COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 248 – Stagione sportiva 2007/08 Reclamo della “ Union Team Chimera” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre giornate i seguenti calciatori: 1) Bruni Giulio 2) Cantaloni Paolo 3) Gallastroni Matteo 4) Tropeano Fagiani Luca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 248 – Stagione sportiva 2007/08 Reclamo della “ Union Team Chimera” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre giornate i seguenti calciatori: 1) Bruni Giulio 2) Cantaloni Paolo 3) Gallastroni Matteo 4) Tropeano Fagiani Luca Alla fine della gara “Castelfiorentino – Union Team Chimera”, semifinale del campionato regionale allievi, si scatenava una rissa che vedeva coinvolti diversi calciatori di entrambe le squadre. Tra questi ultimi venivano individuati dal D.G. i calciatori in oggetto che, pertanto, venivano sanzionati dal G.S. con una squalifica per tre giornate. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Union Team Chimera, ritenendo “ erronea la ricostruzione dei fatti e erronea la valutazione delle prove”. A tal fine la reclamante sostiene che il calciatore Bruni Giulio essendo stato colpito duramente da un giocatore avversario, fallo quest’ultimo che scatenava la rissa in campo, abbandonava il terreno di gioco e portato negli spogliatoi dal massaggiatore. Pertanto secondo la reclamante non poteva partecipare alla rissa. Inoltre la società pur ammettendo che ci sia stato un “ parapiglia” non lo ritiene così grave da giustificare le sanzioni comminate ai propri tesserati. Chiede quindi una riduzione delle sanzioni e di essere ascoltata. In data 30/05/2008 compariva davanti a questa C:D. il sig Andrea Tuzzi in qualità di rappresentante della reclamante,. come da giusta delega in atti. Anche in questa sede il rappresentante confermava quanto già sostenuto in sede di reclamo. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara confermava quanto già descritto nel rapporto gara. Pertanto dall’esame degli atti in possesso di questa C.D. rimangono confermati i fatti ascritti ai calciatori in questione. Considerato che le sanzioni del G.S. rappresentano il minimo edittale previsto dal C.G.S. nei casi di condotta violenta verso calciatori avversari, non vi sono gli estremi per una riduzione delle sanzioni in contestazione. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it