COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 278 –stagione sportiva 2007/08 Reclamo della “ S.S.D. Calcio Castelfiorentino” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i seguenti calciatori : 1) Terreni Niccolò per quattro gare 2) Galli Cesare per tre gare 3) Lisi Stefano c.s. 4) Saitta Andrea c.s. 5) Sani Filippo c.s. 6) Urti Carmine c.s. 7) Volpini Luca c.s.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 278 –stagione sportiva 2007/08 Reclamo della “ S.S.D. Calcio Castelfiorentino” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i seguenti calciatori : 1) Terreni Niccolò per quattro gare 2) Galli Cesare per tre gare 3) Lisi Stefano c.s. 4) Saitta Andrea c.s. 5) Sani Filippo c.s. 6) Urti Carmine c.s. 7) Volpini Luca c.s. Sul finire della gara “ Castelfiorentino – Union Team Chimera” semifinale del campionato regionale allievi, il calciatore Terreni Niccolò falciava da tergo un avversario. Per tale motivo veniva espulso dal D.G. Il calciatore in questione, prima di abbandonare il terreno di gioco, partecipava alla rissa che nel frattempo si era scatenata tra i giocatori di entrambe le squadre. A seguito di tale rissa il G.S. squalificava per tre gare sei calciatori del Castelfiorentino , per condotta violenta verso calciatori avversari. Il calciatore Terreni Niccolo veniva sanzionato con una squalifica per quattro giornate essendo stato espulso dal campo. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Castelfiorentino la quale, pur non negando quanto descritto dal rapporto arbitrale relativamente alla rissa avvenuta a fine gara, sostiene che relativamente al calciatore Terreni Niccolò il D.G. si sia sbagliato, confondendolo con il calciatore Salvatori Maikol. Secondo la reclamante sarebbe stato quest’ultimo a commettere il fallo che avrebbe generato la rissa a fine gara. Per tale motivo la reclamante chiede l’annullamento della sanzione per il calciatore Terreni Niccolò ed una riduzione della medesima per tutti gli altri tesserati. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma che il provvedimento di espulsione è stato preso nei confronti del calciatore Terreni. Pertanto alla luce degli atti in possesso di questa C.D. rimangono confermati i fatti ascritti ai calciatori in oggetto. Considerato che le sanzioni applicate ai calciatori in questione rappresentano il minimo edittale previsto dal C.G.S, nei casi di condotta violenta verso un giocatore avversario, non vi sono gli estremi per una riduzione della stessa. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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