F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/PADOVA DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA
PAGANESE/PADOVA DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 44/C del 9.10.2007 ha inflitto alla società Paganese Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di
€ 6.000,00 a seguito di fatti occorsi durante la gara Paganese/Padova del 7.10.2007.
Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo
innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.10.2007, formulando contestuale
richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la
ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non
dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la
rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per
quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per
iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel
caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
La C.G.F. da’ atto della rinuncia della Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) e dichiara
estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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