F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIO MASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A.
AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA
EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIO MASSIMILIANO
SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.2007 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)
La Società Padova Calcio reclama contro la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la
sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Massimiliano Varricchio,
"per comportamento gravemente scorretto verso il pubblico locale" durante la gara svolta il 25
novembre tra Pro Sesto e Padova.
Il reclamo non nega l'episodio che ha dato origine alla sanzione, ma sottolinea il
comportamento provocatorio del pubblico. Richiede in via principale l'annullamento della sanzione,
e in via subordinata la sua conversione in un'ammenda di ammontare pari al minimo edittale.
La C.G.F. osserva che, fatti salvi i casi che prevedono la prova televisiva, che nella
fattispecie non sussistono, l'art. 37 comma 8, combinato con l'art. 19 comma 1 C.G.S., esclude il
ricorso a questa Corte per sanzioni consistenti in una giornata di squalifica.
Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 8 e dell’art.
19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Calcio
Padova S.p.A. di Padova Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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