F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007) Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato al calciatore Silvestri Nicola della società S.S. Lanciano S.r.l. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “perché al termine della gara assumeva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”. Nel proprio ricorso la società S.S. Lanciano S.r.l. ha qualificato come eccessiva e spropositata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ma non ha fornito alcun elemento a supporto di tale eccessività, né a contestato la materialità dei fatti addebitati all’incolpato. La Corte, ritenuto che - ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S. il rapporto arbitrale in atti fa piena prova circa il comportamento del calciatore Silvestri Nicola; - che la sanzione oggetto di reclamo è stata comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S., per ogni ipotesi di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, senza necessità di ulteriore requisito di gravità della stessa; - che comunque non sussiste né è stata allegata l’esistenza di alcuna attenuante per la condotta del predetto atleta; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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