F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCO ROMA/SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2007 CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCO ROMA/SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2007 CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.2007) Con preannuncio di reclamo del 20.12.2007 la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la squalifica per cinque gare effettive al suo tesserato Andrea Mallardi. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.1.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi Federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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