F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 8) RICORSO DELL’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 8) RICORSO DELL’ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007) L’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 relativa alla sanzione inflitta alla Società reclamante. Il reclamo, diretto a ottenere l’annullamento dell’ammenda di €. 1.000,00 inflitta alla Società, risulta tempestivo. La Corte di Giustizia Federale rileva che il reclamo risulta parzialmente fondato, in quanto il comportamento dei sostenitori della Società reclamante è stato, almeno successivamente, provocato dai gesti volgari del dirigente della Valenzana, sicchè gli insulti rivolti a quest’ultimo, che sono comunque da biasimare sul piano del viver civile, costituiscono una reazione al comportamento del suddetto dirigente. Non hanno, invece, alcuna giustificazione gli insulti rivolti, sempre al summenzionato dirigente, prima che quest’ultimo si lasciasse andare a gesti volgari verso il pubblico. Ancorché tale comportamento del suddetto dirigente sia altamente biasimevole sul piano della buona educazione e del ruolo istituzionale rivestito, gli insulti inizialmente rivoltigli dai sostenitori dell’A.C. Cuneo non sono in alcun modo giustificabili e vanno severamente censurati. Alla luce di quanto sopra, questa Corte di Giustizia Federale, nell’auspicare un comportamento più civile di tutti coloro che a vario titolo si trovano all’interno di uno stadio di calcio, ritiene equo accogliere parzialmente il reclamo dell’A.C. Cuneo 1905 S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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