F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL’U.S. GUBBIO 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./GUBBIO 1910 DEL 23.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL’U.S. GUBBIO
1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
INFLITTA SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./GUBBIO 1910 DEL 23.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del
27.12.2007)
Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito
all'espulsione del reclamante, allenatore dell'A.S. Gubbio, per aver insultato pesantemente l'assistente
di gara.
Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che
sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale e ripreso nel
provvedimento di squalifica.
La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da
quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere
oggettivo.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandrini
Marco e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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