F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bologna – Chievo Verona, disputato in
data 10.11.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com.. Uff. n. 112 del 13.11.2007,
sanzionava la società Bologna F.C. 1909 con l’ammenda di € 15.000,00, “per avere i suoi
sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Bologna
F.C. 1909, la quale, in sintesi, sostiene che i cori oggetto del provvedimento impugnato non
costituivano espressione di discriminazione razziale, ma di contestazione nei confronti del
calciatore Luciano De Oliveira, già tesserato della reclamante.
Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.12.2007, è presente il
rappresentante della Società che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio
reclamo.
La Corte, esaminati gli atti, rileva (i) che il denunciato comportamento dei sostenitori della
società Bologna F.C. 1909 si è protratto per l’intero primo tempo della gara e (ii) che i cori
indirizzati verso il calciatore Luciano De Oliveira, così come descritti, seppur potrebbero aver
costituito espressione di contestazione, dovuta a vicende relative alla pregressa militanza dell’atleta
nelle fila della squadra felsinea, erano connotati, senza alcun dubbio, anche da profili di
discriminazione razziale
Risultano, pertanto, non accoglibili le doglianze dedotte dalla Società in ordine alla
decisione impugnata.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909
di Bologna e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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