F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
4) RICORSO DELL’ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL
CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DEL
2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)
L’ Udinese Calcio S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007, con la quale veniva
comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Dossena
Andrea a seguito della gara Roma - Udinese del 2.12.2007, per aver proferito, a gioco fermo, in
occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra, la seguente frase: “…sei proprio
ridicolo” nei confronti dell’arbitro.
Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati:
• considerate le peculiarità del caso specifico, ed in particolare la circostanza che il calciatore
Dossena Andrea non risulta aver avuto un atteggiamento, nel suo complesso (anche dopo che la
sanzione è stata inflitta), particolarmente aggressivo nei confronti dell’arbitro, pur avendo
proferito una frase comunque irriguardosa;
• tenuto conto del contesto oggettivo dei fatti, avvenuti in un’atmosfera carica di particolare
tensione;
• considerati anche i precedenti di condotta del calciatore,
per i suddetti motivi, visto anche l’art. 19 comma 4 C.G.S. e le specificità del caso in argomento,
accoglie parzialmente il ricorso, e per l’effetto commuta la seconda giornata di squalifica
nell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto
dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per
una giornata unitamente all’ammenda di € 10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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