COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 204 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°83 del 04.06.2008 (Squalifica calciatore GUALTIERI Manuel per OTTO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 204 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°83 del 04.06.2008 (Squalifica calciatore GUALTIERI Manuel per OTTO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Gualtieri Manuel; la sanzione va rimodulata riducendola a cinque giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore GUALTIERI Manuel a CINQUE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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