F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. CADONEGHE FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CANOTTIERI BELLUNO C 5 / CADONEGHE FUTSAL DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S. CADONEGHE FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:
DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI
GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE
CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CANOTTIERI BELLUNO C 5 /
CADONEGHE FUTSAL DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso
la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)
L’A.S.D. Cadoneghe Futsal, militante nel Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A2,
ha impugnato nei termini regolamentari, davanti a questa Corte, la decisione del Giudice Sportivo
Nazionale che, ritenendola responsabile degli atti di violenza commessi da un proprio sostenitore ai
danni dell’arbitro n. 1 in occasione della gara Canottieri Belluno C5/Cadoneghe Futsal del
10.11.2007, le infliggeva la sanzione della squalifica del campo di giuoco per quattro gare ufficiali,
con l’obbligo di disputarle a porte chiuse e dell’ammenda nella misura di € 1.500,00.
Lamenta di essere stata perseguita con eccessiva severità ed evidenziando sia come solo
grazie al fattivo comportamento ed alla collaborazione dei propri dirigenti si fosse pervenuto
all’identificazione del sostenitore responsabile dell’aggressione, sia i propri ottimi precedenti
disciplinari, chiede la revoca della squalifica del campo di giuoco o, comunque, una “sanzione
meno affittiva eventualmente convertibile in pena pecuniaria”.
Il ricorso non può essere accolto.
Vi si oppone principalmente la significativa gravità dell’episodio desumibile e dalla
consistenza del danno fisico patito dall’Ufficiale di gara che, attinto da un violento pugno alla
schiena, rovinava a terra rimanendovi per circa dieci minuti a causa di difficoltà respiratorie e
patendo dolore protrattosi per un notevole lasso di tempo, e del carattere proditorio dell’aggressione
avvenuta, a gara conclusa, mentre l’arbitro lasciava il campo di giuoco.
Di contro alcun valore attenuante può riconoscersi all’invocata collaborazione della società
finalizzata all’individuazione del colpevole.
Come infatti risulta inequivocabilmente dal referto di gara, quale privilegiato mezzo di
prova ex art. 35 n. 1 C.G.S., l’autore della violenza fu identificato per “tifoso del Cadoneghe”
direttamente dall’arbitro colpito ed è pura illazione obiettare che essendo stato il medesimo
raggiunto dal pugno nella regione dorsale non avrebbe potuto scorgerne la provenienza.
Nessuna rilevanza, infine, possono avere nella vicenda i buoni precedenti disciplinari della
ricorrente, troppo generici ed estranei al contesto per poter sminuire lo spessore antiregolamentare
dell’accaduto.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cadoneghe
Futsal di Cadoneghe (Padova) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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