F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 55/CGF – RIUNIONE DEL 07 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL PICENUM C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 2 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE IANNOTTA ANGELA SEGUITO GARA PICENUM C.F./GORDIGE C.R. DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 55/CGF – RIUNIONE DEL 07 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL PICENUM C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 2 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE IANNOTTA ANGELA SEGUITO GARA PICENUM C.F./GORDIGE C.R. DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007) La Società Picenum Calcio Femminile ha ritualmente impugnato la delibera del Giudice Sortivo di cui al Com. Uff. n. 43 del 5.12.2007 nella parte in cui, in relazione alla gara Picenum C.F./Gordige C.R., ha sanzionato la giocatrice Angela Iannotta con la squalifica per due giornate di gara “per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa”. Il ricorso è fondato e va accolto. Risulta invero dal rapporto arbitrale che la Angela Iannotta si è limitata a chiedere spiegazioni in relazione alla sua espulsione con espressioni che non contengono alcuna offesa all’onore ed al decoro del direttore di gara al quale, anzi, si è rivolta dando educatamente e correttamente del lei. L’avanzata richiesta di spiegazioni, ancorchè animata come riferisce il rapporto senza peraltro precisare in cosa consistesse tale animosità, non giustifica il provvedimento sanzionatorio che è stato adottato unicamente, come sopra osservato, per aver ritenuto come rivolta all’arbitro un’ingiuria viceversa mai pronunciata. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Picenum C.F. di Castel di Lama (Ascoli Piceno) e, per l’effetto annulla l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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