F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007) L’A.S. Coop. Atlante, con atto del 4.12.2007, ha proposto ricorso avverso la decisione in merito alla gara Coop. Atlante/Bergamo Calcio a 5 del 10.11.2007, assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque nella seduta del 19.11.2007 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007, con la quale tale Giudice ha comminato alla Associazione ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per non aver provveduto a schierare, in occasione dell’incontro in oggetto, tre giocatori nati successivamente al 31.12.1985, così come previsto dalle disposizioni diramate con Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2007/2008. Il Giudice Sportivo ha infatti motivato che l’A.S. “Coop. Atlante”non poteva ritenersi aver assolto all’obbligo sopra menzionato, pur avendo indicato nella distinta dei calciatori presentata all’arbitro tre atleti in possesso del previsto requisito dell’età, in quanto uno dei tre, Keta Arber, cittadino albanese del 1987, risultava tesserato come dilettante extracomunitario, in applicazione della normativa ex art. 40, p. 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., e quindi doveva essere escluso dal novero dei tesserati “Under 21” per esplicita previsione delle norme contenute nel Com. Uff. n. 1. L’appellante fa valere due motivi di ricorso. Con il primo, un vizio di forma nella comunicazione della decorrenza del tesseramento del calciatore in questione inviatagli dalla Divisione Calcio a Cinque, nella quale “non si fa riferimento alcuno al fatto che tutta l’operazione sia stata effettuata per quanto previsto dall’art. 40, p. 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F.”. A supporto di tale argomento l’appellante presenta la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalità straniera, intervenuta nel corso dello stesso anno 2007, nella quale è invero contenuto espresso riferimento alla citata disposizione delle N.O.I.F.. Con il secondo motivo, l’appellante sostiene l’assenza, nella fattispecie, di qualsiasi “danno procurato”, come “punto di riferimento del Giudice che deve decidere…per emanare una sanzione equilibrata e razionale”, facendo rilevare, in particolare, che il calciatore albanese non ha effettivamente partecipato alla gara. La Corte ritiene che il gravame sia privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo, va opposto il principio per cui la mancata citazione nel preambolo dell’atto che fissava la decorrenza del tesseramento del calciatore Keta Arber, comunicato in data 18.10.2007, delle disposizioni N.O.I.F. sul tesseramento di calc iatori di nazionalità straniera non esimeva l’Associazione appellante dal tener conto delle disposizioni medesime, in quanto rilevanti nella fattispecie in forza del richiamo contenuto nel Com. Uff. n. 1/2007, e quindi dal tener conto, nello schieramento degli atleti per la gara in oggetto, della nazionalità del calciatore in questione ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo all’impiego di almeno tre calciatori “Under 21”. Ed al contrario di quanto sostiene l’appellante, proprio il confronto con la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalità straniera, di qualche mese precedente, e che pure quel riferimento normativo conteneva, avrebbe dovuto indurre l’appellante ad un atteggiamento di maggiore cautela nella verifica della normativa da applicare per la formazione della distinta degli atleti da presentare all’arbitro. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso osta il chiaro dettato del disposto di cui al Com. Uff. n. 1 2007/2008, lett. f), che di seguito si riporta esimendo questa Corte da ulteriore argomentazione sul punto: “Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori [cioè, i tre “Under 21”] dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it