F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA
CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C
5 DEL 29.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com.
Uff. n. 225 del 30.11.2007)
L’A.S.D. Reggiana Calcio a 5, con atto del 6.12.2007, ha proposto ricorso avverso la
decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque del
30.11.2007 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 225 in pari data, con la quale è stata comminata la
sanzione della squalifica fino al 28.2.2008 al calciatore De Sa Carvalho Antonio Mateus a seguito
della gara Kaos Futsal/Reggiana Calcio a 5 del 29.11.2007, in quanto il suddetto calciatore,
“espulso per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del
provvedimento colpiva il braccio dell’arbitro che gli mostrava il cartellino facendoglielo cadere
senza comunque arrecargli offese fisiche e, nella circostanza, gli profferiva reiterate frasi offensive
ed ingiuriose”.
Nel suo gravame l’appellante chiede “una equa riduzione della pena”, contestando la
sussistenza nella fattispecie di un caso di violenza e presentando invece la condotta del proprio
tesserato come condotta “solamente irriguardosa”, in relazione alla quale è da ritenere “il suo
movimento frutto di reazione istintiva non indirizzata all’arbitro ma al cartellino”.
La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Il ricorso si basa, infatti, da un lato, su
argomentazioni puramente assertive, come quelle che negano che il calciatore abbia colpito o
almeno toccato il direttore di gara, dall’altro su valutazioni puramente soggettive, come quelle che
affermano l’indirizzamento del movimento del calciatore non contro la “persona” dell’arbitro, ma
contro la “cosa” cartellino, senza peraltro che alle une e alle altre venga offerto il supporto di
evidenza probatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche in proposito
refertate nel rapporto del direttore di gara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la
formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S..
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5
di Reggio Emilia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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