F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007) L’A.S.D. Reggiana Calcio a 5, con atto del 6.12.2007, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque del 30.11.2007 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 225 in pari data, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 28.2.2008 al calciatore De Sa Carvalho Antonio Mateus a seguito della gara Kaos Futsal/Reggiana Calcio a 5 del 29.11.2007, in quanto il suddetto calciatore, “espulso per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento colpiva il braccio dell’arbitro che gli mostrava il cartellino facendoglielo cadere senza comunque arrecargli offese fisiche e, nella circostanza, gli profferiva reiterate frasi offensive ed ingiuriose”. Nel suo gravame l’appellante chiede “una equa riduzione della pena”, contestando la sussistenza nella fattispecie di un caso di violenza e presentando invece la condotta del proprio tesserato come condotta “solamente irriguardosa”, in relazione alla quale è da ritenere “il suo movimento frutto di reazione istintiva non indirizzata all’arbitro ma al cartellino”. La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Il ricorso si basa, infatti, da un lato, su argomentazioni puramente assertive, come quelle che negano che il calciatore abbia colpito o almeno toccato il direttore di gara, dall’altro su valutazioni puramente soggettive, come quelle che affermano l’indirizzamento del movimento del calciatore non contro la “persona” dell’arbitro, ma contro la “cosa” cartellino, senza peraltro che alle une e alle altre venga offerto il supporto di evidenza probatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche in proposito refertate nel rapporto del direttore di gara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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