F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO A CINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8 COMMA 4 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007) 2) RICORSO DELL’ A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO A CINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8 COMMA 4 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007) 2) RICORSO DELL’ A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007) La Procura Federale con atto del 31.08.2007 deferiva l’A.S. Reggio Calcio Calcio a 5 e Antonino Mallamaci, (all’epoca dei fatti Presidente della predetta società) per rispondere, quest’ultimo, della violazione dell’art. 8, comma 4, C.G.S. per aver ottenuto l’iscrizione al Campionato 20067 mediante la falsificazione di un documento contabile (fideiussione), la società Reggio Calcio a 5 della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente all’epoca dei fatti, a titolo di responsabilità diretta. Con il provvedimento adottato in data 06.12.2007, Com. Uff. n. 18/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva alla società la penalizzazione di punti sei da scontarsi nel Campionato 20078 ed al sig. Antonino Mallamaci l’inibizione di anni uno da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, dopo aver rigettata la proposta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., avanzata dalle parti. Tale provvedimento veniva impugnato sia dalla società in questione che dal sig. Mallamaci con due distinti reclami che vanno riuniti per connessione oggettiva. In particolare i reclamanti sostengono l’illegittimità delle sanzioni dato che la Commissione aveva ritenuto “corretta la qualificazione dei fatti” in sede di esame della proposta di patteggiamento ex art. 23. Il Mallamaci inoltre, deduce di non aver sottoscrito la fideiussione contestata né la stessa era stata trasmessa per fax. Il rappresentante della Procura Federale, all’udienza di discussione, ha dichiarato di costituirsi al solo scopo far dichiarare l’inammissibilità dei gravami, per mancata notifica di questi ultimi alla Procura. Va esaminata in via preliminare l’eccezione dedotta dal rappresentante della Procura. L’eccezione è fondata. Infatti i reclamanti hanno proposto il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, ma tale preannuncio non è stato comunicato contestualmente alla controparte, così come prevede l’art. 37, comma 1, C.G.S., controparte, che nel caso in esame è la Procura essendo il giudizio iniziato su deferimento della stessa Procura. Né ha alcuna rilevanza il fatto che la Procura aveva dato il consenso alla proposta di patteggiamento di cui all’art. 23 C.G.S., poiché tale norma prevede un procedimento a sè stante che determina la fine del giudizio solo ove l’organo giudicante ritenga congrua la sanzione proposta. Se, invece, come si è verificato nel caso in esame, l’organo predetto non accetta la proposta delle parti, (tra cui vi è la Procura) il processo segue il suo iter fino alla decisione dell’organo giudicante, senza tener conto di quanto avvenuto nell’ambito del procedimento di patteggiamento. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi come sopra proposti dal signor Antonino Mallamaci e dall’A.S. Reggio Calcio a 5 di Reggio Calabria li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 37.1 C.G.S, per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale. Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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