F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA’ AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.2007 e Com. Uff. 292 del 19.12.2007 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA’ AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.2007 e Com. Uff. 292 del 19.12.2007 ) Con ricorso del 27.12.2007 il “Futsal Club Santa Maria” ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la quale quest’ultimo aveva inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare effettive con obbligo di disputarle a porte chiuse. Le sanzioni in questione erano conseguenti agli episodi avvenuti durante la gara sostenuta contro la ASD Azzurra S.Alfonso disputatasi in data 18.12.2007 e nel corso della quale - rilevava il Giudice Sportivo- un sostenitore locale era penetrato sul terreno di giuoco tentando di aggredire un calciatore della squadra avversaria espulso dall’arbitro ed altri sostenitori locali, a fine gara, erano penetrati sul terreno di giuoco dando vita a tafferugli nei pressi degli spogliatoi con sostenitori della squadra avversaria. Da qui la sanzione deliberata sulla base degli atti di gara. Con il ricorso proposto il “Futsal Club Santa Maria” chiede la sospensione dell’ammenda nonché della sanzione della disputa a porte chiuse della successiva gara del 5.1.2008. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente invocava una diversa ricostruzione dei fatti, sottolineando come le tre persone che sarebbero state scambiate per tifosi ospiti venuti alle mani con tre tifosi locali altri non erano che il dirigente, il massaggiatore il magazziniere e l’allenatore del Futsal Santa Maria i quali, tutti, si sarebbero limitati a tentare di dividere l’aggressore, unico responsabile dell’accaduto scagliatosi contro il magazziniere. In altri termini, il referto arbitrale, conterrebbe una erronea descrizione dei fatti con lo scambio dei tre tecnici del Futsal con altrettanti tifosi, ed il tafferuglio altro non sarebbe che il tentativo dei tra predetti tecnici di intervenire nell’aggressione subita dal massaggiatore del Futsal ad opera di un tifoso della squadra avversaria ASD Azzurra Sant’Alfonso. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Le affermazioni contenute nel ricorso in ordine al preteso errore di fatto in cui sarebbe incorso l’arbitro sono rimaste del tutto prive di alcun riscontro probatorio. Per converso, il referto arbitrale si rivela chiaro e non contraddittorio sul punto e trova conferma e riscontro nella relazione del Commissario di campo. A tali atti va attribuito un peculiare valore nella ricostruzione delle vicende di ogni gara che può essere superato solo in presenza di elementi di riscontro e di prova specifici, univoci e concordanti, nella specie, del tutto assenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Futsal Club S. Maria la Carità di S. Maria la Carità (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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