F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI Con atto ricevuto, da Codesta Corte il 7.9.2007, il Procuratore Federale deferiva l’Agente di Calciatori signor Paolillo Gaetano per violazione dell’art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori avendo, questi, omesso il pagamento del compenso agli Arbitri chiamati a dirimere la controversia di cui al lodo n. 04 Stagione Sportiva 2005/2006 intercorso tra il medesimo agente Paolillo ed il calciatore Fava Passaro. L’incolpato inoltrava rituale memoria difensiva e nel richiedere il differimento dell’udienza di discussione, già fissata per il girono 18.12.2008 adducendo un proprio personale impedimento, non contestava la condotta ascrittagli, ma la giustificava con una sorta di contestazione che aveva voluto portare alla decisione Arbitrale, nella parte in cui aveva posto le spese di funzionamento del Collegio a carico di entrambi i contendenti in parti uguali, nonostante la soccombenza del Calciatore Fava Passaro, sia pur per un minore importo rispetto alla domanda proposta. Non è negata dallo stesso incolpato la circostanza di cui all’atto di deferimento ed anzi, quest’ultimo dichiara espressamente di non volersi sottrarre alle proprie responsabilità invocando l’irrogazione di una sanzione corrispondente ai minimi edittali. La Corte deduce che non è suo compito valutare la correttezza della decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale non essendo Giudice Superiore rispetto al Collegio medesimo, preposto alla valutazione di un’eventuale impugnazione che in tal senso l’Ordinamento non prevede. Resta pertanto incontestata la fattispecie dell’incolpazione e la relativa responsabilità. Quanto all’irrogazione della sanzione, considerato che l’incolpato ha tenuto un corretto e leale comportamento processuale, che le contestazioni dell’agente, pur irrilevanti sotto il profilo processuale, nascono da un’individuale istanza di Giustizia Sostanziale e che in ogni caso, giusta quanto è emerso in corso di udienza, le relative debenze hanno costituito oggetto di apposita composizione bonaria, appare equo infliggere una pena rapportata ai minimi edittali. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Paolillo Gaetano l’ammenda di € 1.000,00.
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