F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTE DI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTE DI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE. Con provvedimento del 13.12.2007 il Procuratore Federale deferiva il rag. Stanislao Grimaldi, Agente di Calciatori e legale rappresentante della "World Football Service S.r.l." per sentirlo rispondere innanzi alla Corte di Giustizia Federale della violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S., 17 e 23 del Regolamento dell'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori e 30 dello Statuto della F.I.G.C., per aver disatteso la clausola compromissoria prevista nel citato Regolamento, così violando l'obbligo di accettare la piena efficacia delle dicisioni degli organi di Giustizia Sportiva. La vicenda processuale nasce da un contenzioso di natura civile instaurato dalla "World Football Service S.r.l." contro la "A.C. Chievo Verona S.r.l." innanzi al Tribunale di Roma, per l'accertamento e la condanna al pagamento in proprio favore di un compenso dovuto in forza di apposito accordo stipulato tra le parti in data 19.8.2005. L'aver adito gli organi giurisdizionali ordinari senza aver prima esperito i mezzi di tutela approntati dall'Ordinamento Sportivo, costituisce l'addebito mosso al rag. Stanislao Grimaldi, il quale avrebbe in tal modo violato le norme citate. Nella seduta del 28.1.2008 il rappresentante della Procura Federale insiste per il riconoscimento della responsabilità del Grimaldi e chiede l'applicazione della sanzione dell’ inibizione per un anno. Sono presenti, altresì, il rag. Stanislao Grimaldi ed il suo legale, il quale contesta gli addebiti mossi al suo assistito, sottolineando, in particolare, che nella fattispecie in esame egli ha agito, non nella sua qualità di Agente di Calciatori ma, quale legale rappresentante della "World Football Service S.r.l.", società di capitale non assoggettata all'ordinamento interno della F.I.G.C., in quanto non svolge alcuna attività riconducibile a quella degli Agenti di Calciatori,ed evidenziando che il credito vantato da tale società trova giustificazione in un rapporto di diritto privato (accordo sottoscritto il data 19.8.2005). La Corte, dopo aver proceduto all'esame della posizione del rag. Stanislao Grimaldi ritiene di doverlo prosciogliere dagli addebiti mossigli, in quanto egli ha agito nella sua qualità di legale rappresentante della società "World Football Service S.r.l.", persona giuridica privata, estranea all'ordinamento sportivo, a nulla rilevando il fatto che egli sia anche iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori. La Corte ritiene comunque di dover rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità in ordine alla legittimità dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda ed in particolare di quelli che hanno sottoscritto la scrittura privata del 19.8.2005 per vagliarne la rispondenza ai principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dal Codice di Giustizia Civile. Per questi motivi la C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il signor Grimaldi Stanislao e rimanda gli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate in considerazione di eventuali comportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori.
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