• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI
DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E
10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF.
N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI
DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E
10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF.
N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)
La A.S. Viterbese Calcio S.r.l., iscritta al Campionato Nazionale Serie C2, Girone B, con
atto del 4.10.2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in
classifica, da scontarsi nella stagione 2007/2008, inflittale dalla Commissione Disciplinare
Nazionale – come da Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007 - a seguito di deferimento formulato dal
Procuratore Federale il 4.6.2007 a carico del sig. Giovanni Bisanti (all’epoca dei fatti
Amministratore Unico e legale rappresentante della società), per violazione dell’art. 7, comma 3
bis C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 13.3.2007, all. A),
paragr. I, lett. C), e della medesima società per responsabilità diretta per violazione dell’art. 2,
comma 4 C.G.S..
L’iniziativa della Procura Federale era stata assunta perchè – come leggesi nel
provvedimento impugnato - “la A.S.Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega
Professionisti Serie C, entro i termini assegnati, le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto
pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati” e la decisione gravata ha giudicato che
“ogni eccezione ... diretta a giustificare il mancato adempimento” non era idonea a tale scopo,
“giacché non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi
alla Società l’inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento
inadempiente”.
Pertanto – “ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale
legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla
Società” - alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare, “considerato che le
attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle
precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10 C.G.S.”, “affermata la
responsabilità dei deferiti”, “in accoglimento del deferimento”, ha irrogato “la sanzione della
inibizione di mesi sei a carico del sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un
punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva
corrente”.
La società appellante, con l'atto di gravame del 4.10.2007 - dopo avere sostenuto che, in
primo grado, aveva “prodotta copia della convocazione inviata, a mezzo telegramma 13.6.2006
(… pregasi massima puntualità…) a tutti i titolari di contratti ratificati dalla Lega Professionisti
Serie C per la stagione 05/06, dinanzi al Notaio Tirone per il giorno 23.6.2006 alle ore 14,30” e
che “nessuno dei destinatari assenti ebbe però a preoccuparsi di preannunciare una eventuale
assenza” – ha dichiarato che “niente faceva quindi presagire che alcuni dei convocati, e comunque
un numero esiguo rispetto alla totalità, non si sarebbero ingiustificatamente presentati”, benché
fossero “sottoposti ad un vincolo contrattuale ancora in essere e pertanto” obbligati a “rispondere
alla convocazione ed a prescindere da quelli che sarebbero poi stati il contenuto e gli sviluppi
dell’incontro”.
Aggiunto, poi, che “tutti coloro che si presentarono furono regolarmente pagati ed
altrettanto regolarmente sottoscrissero dinanzi al Notaio Tirone le quietanze liberatorie”, la A.S.
Viterbese ha sostenuto, pure, che non aveva dato “prova della disponibilità dei fondi” - necessari
ad estinguere i debiti nei confronti dei calciatori che non avevano risposto alla convocazione –
perchè “trattavasi di fondi personali del Bisanti che non ha comprensibilmente inteso rendere
pubblica la propria consistenza liquida e patrimoniale” – e che la “migliore prova a riguardo” era
desumibile dalla circostanza dell’”avvenuto ed immediato pagamento di tutti coloro che risposero
alla convocazione e nei giorni immediatamente successivi degli assenti alcuni dei quali furono
addirittura raggiunti nelle loro sedi”, mentre “per tre tesserati residenti all’estero furono
addirittura depositati assegni circolari presso la Lega Professionisti Serie C”.
Sulla base di tali affermazioni – poiché, sempre secondo l’atto di gravame, non si
comprendeva “cosa altro avrebbe potuto e dovuto fare la A.S. Viterbese per fronteggiare un
comportamento inadempiente non suo ma di altri” – la società appellante ha assunto che il Com.
Uff. n. 180/A del 31.3.2006 non sarebbe applicabile nel caso di specie, perchè prevedeva che la
sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per l’inosservanza del termine del
27.6.2006 - entro il quale occorreva far pervenire alla Lega competente la documentazione
attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaborato –
doveva essere scontata “nel campionato 2006/2007”.
Pertanto, la società appellante ha concluso chiedendo a questa Corte di Giustizia Federale,
“in riforma della impugnata decisione della CDN in Com. Uff. n. 8 pubblicato in data 28.9.2007”,
di “prosciogliere la A.S. Viterbese Calcio dall’addebito contestato in subordine limitare la
sanzione ad una ammenda in misura equa e di giustizia”.
La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 5.12.2007, uditi il
relatore e l’avv. Angelo Antonio Ranucci, difensore della società appellante, ha così deciso.
E’ pacifico che la società Viterbese non ha depositato, entro il giorno 27.6.2006 - come
segnalato dalla Lega Professionisti Serie C con nota del 30.6.2006 - la documentazione attestante
l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati e
precisamente Daniele Bordacconi, Patrizio Fimiani, Elia Giansante, Maximiliano Ginobili,
Daniele Goletti, Carlo Perrone, Giovanni Proietti, Carlo Sama, Alessio Scarchilli, Massimiliano
Scichilone, Francesco Statuto e Jonathan Vidallé Calvo (cfr. folio 66).
La medesima Lega, con successive note del 5 ed 11.7.2007, ha certificato il regolare, ma
tardivo, adempimento del versamento o la messa a disposizione delle somme dovute anche per i
predetti tesserati, provato con il deposito di “dichiarazioni liberatorie originali e/o assegni
circolari” (cfr. foli 67 e 68).
Proprio tale attestazione smentisce la fondatezza dell’argomento illustrato con l’atto di
gravame, secondo cui la mancata risposta dei tesserati innanzi elencati al telegramma di
convocazione per il giorno 23.6.2006 varrebbe ad escludere l’imputabilità della società
appellante dell’inosservanza del termine fissato per il deposito di tutta la documentazione
necessaria per l’iscrizione della squadra al campionato per la stagione 2006/2007, giacché essa
avrebbe potuto depositare presso la Lega di competenza gli assegni circolari per gli emolumenti
dovuti agli assenti entro il termine del 27.6.2007, come poi ha fatto sia pure in ritardo.
Questo atto – che poteva essere agevolmente compiuto anche nei quattro giorni
successivi alla constatata assenza dei predetti tesserati alla riunione convocata per il giorno
23.6.2007 - avrebbe dimostrato la reale disponibilità delle somme – proprie o personali del
presidente, il che non conta – necessarie per adempiere l’obbligo sancito dalla normativa
federale e l’effettiva volontà di provvedere a tanto.
Il ritardo de quo – sia pure limitato - costituisce illecito disciplinare per la violazione del
dettato dell’art. 7, comma 3-bis, del C.G.S. vigente all’epoca, in relazione all’art. 89 delle
N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A, paragr. I, lett. C), che comportava
l’irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, dell’ammenda o della
penalizzazione di un punto; tale sanzione, peraltro, è stata maggiorata dall’art. 8, comma 5, del
vigente C.G.S., che prevede alternativamente – oltre all’ammenda – anche la penalizzazione di
uno o più punti in classifica.
Ciò premesso, va osservato che l’inadempimento dell’obbligo di depositare, entro il
termine improrogabile del 27.6.2006 la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati costituisce una fattispecie di mera
condotta, rilevante sotto il profilo disciplinare perchè di carattere formale, il cui avverarsi non
consente l’applicazione di attenuanti.
Del resto, il motivo addotto a giustificazione dell’inosservanza del predetto termine non
consente di ritenere l’esistenza di un caso di forza maggiore o di una causa non imputabile
all’Amministratore Unico dell’A.S. Viterbese e- quindi – direttamente a questa, atteso che –
come già rilevato – essi avevano il tempo e la possibilità di rimuovere l’ostacolo frapposto dai
tesserati assenti.
Né può essere accolto il rilievo che il Com. Uff. n. 108/A sanciva che “l’inosservanza
del suddetto termine .... è sanzionata ... con la penalizzazione di un punto in classifica, da
scontarsi nel campionato 2006/2007”, giacché il principio della efficacia della sanzione
comporta che questa – qualora non sia applicabile nel campionato in corso – debba essere
scontata in quello successivo alla stregua di un pacifico e condivisibile orientamento della
Giustizia Sportiva.
Anche il richiamo – formulato dalla società appellante – alla decisione di
proscioglimento della Juve Stabia, pubblicata sul Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006, è privo di
fondamento, atteso che è stata resa in relazione ad una vicenda diversa da quella in esame:
dimostrata pendenza di liti non temerarie e tempestiva creazione di assegno circolare.
Non è dubbio, quindi, che della violazione dell’art. 7, comma 3bis (art. 8, commi 5 e 10 del
vigente C.G.S.), in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A),
par. I, lett. C), commessa dal legale rappresentante dell’A.S. Viterbese Calcio s.r.l., deve
rispondere anche questa ultima per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S..
Pertanto, la decisione del Giudice di primo grado - oggetto di appello - va confermata,
perchè correttamente motivata.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Viterbese
Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI
DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E
10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF.
N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)"