F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 7) RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.1.2008 AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.2007 2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
7) RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI,
DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.1.2008 AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI
E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO
GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.2007 2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso
la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
Il Pescara Calcio S.p.A. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso
la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007 relativa alle sanzioni inflitte al
signor Multineddu Giovanni e alla Società stessa.
Il reclamo, diretto a ottenere un ridimensionamento della sanzione inflitta al signor Multineddu
Giovanni (riduzione dell’inibizione dal 31.1.2008 al 31.12.2007) e all’annullamento dell’ammenda di
€. 1.000,00 inflitta alla Società, risulta tempestivo, ma la C.G.F. osserva preliminarmente che contiene
due domande, sia pure proposte con il medesimo atto, sicché è necessario integrare la tassa reclamo
per quanto riguarda la seconda doglianza.
Ciò premesso, entrambi i reclami sono infondati. Infatti, nei reclami si tenta di accreditare una
versione dei fatti completamente diversa da quanto risulta dal referto arbitrale in ordine al
comportamento del dirigente Multineddu e dai referti della Procura in ordine al ruolo delle persone
estranee presenti a bordo campo e all’esplosione di mortaretti nel recinto di gioco.
Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto
risulta dal referto arbitrale e dalle relazioni del rappresentante della Procura federale, i due reclami
devono essere respinti anche perché, oltre tutto, non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati si
siano svolti in modo diverso da come risultano dai referti.
Per questi motivi la C.G.F. rilevata la sussistenza di due domande nel corpo del medesimo
ricorso ordina l’integrazione della tassa reclamo per la seconda doglianza.
Respinge entrambi i ricorsi come sopra proposti dal Pescara Calcio S.p.A. di Pescara e dispone
l’incameramento delle tasse reclamo.
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