F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI
ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZA DEL 6.1.2008 (Delibera del
Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Interregionale ha inflitto la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bernardi Alessandro per i
motivi di cui al predetto Com. Uff..
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..
Avverso tale provvedimento, con atto del 5.1.2008, la Fortitudo Cosenza S.r.l. ha proposto
reclamo lamentando l’errata interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, della natura dei fatti
contestati tale, secondo la tesi prospettata, da aver indotto lo stesso ad effettuare un cumulo di sanzioni
a fronte di un unico addebito.
Questa Corte preliminarmente osserva che il C.G.S. impone al Giudice Sportivo, nella
determinazione della sanzione, di non scendere al di sotto del minimo edittalmente previsto,
arginandone la quantificazione tra i criteri legati alla qualificazione del fatto, dettati dall’art. 19,
comma 4, lett. a), b), c) e d).
Sicché il Giudice Sportivo, ritenuta integrata la fattispecie incriminatrice, ben potrebbe ritenere un
unico addebito sanzionabile con una misura particolarmente afflittiva, non esistendo alcuna
disposizione che lo vincoli ad una stretta corrispondenza aritmetica tra il fatto e la sanzione minima.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla reclamante, che muove da
un’errata esegesi del dato normativo, non possono trovare accoglimento.
La società, attraverso i propri scritti difensivi, deduce che l’art. 19, comma 4, C.G.S., prevedendo
una determinata sanzione in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa, individuerebbe un’unica
fattispecie, costituendo la qualificazione alternativa, tutt’al più, un reciproco aspetto di natura
aggravante della stessa.
Tale ricostruzione è errata dal punto di vista esegetico della norma ed è la struttura della stessa che
ne evidenzia la infondatezza.
L’uso della congiunzione disgiuntiva “o”, nel caso di specie, è sintomatico dell’esistenza di
termini di scelta di natura opposta, e non di un unico termine di scelta qualificabile con una pluralità
di sinonimi, tanto è vero che il dato letterale dell’art. 19, comma 4, C.G.S., evidenzia che il legislatore
ha volutamente individuato due condotte autonome ovvero quella irriguardosa e quella ingiuriosa che
possono concorrere nel caso in cui il tesserato si renda autore di più addebiti autonomamente
sanzionabili.
Tale interpretazione è l’unica valida sia per il differente significato dei termini utilizzati (l’ingiuria
è cosa ben diversa dalla mancanza di riguardo, tale che quest’ultima non costituisce un aspetto della
prima) sia perché, se fondata la tesi della natura aggravante, non avrebbe alcun senso la previsione di
apertura di cui al comma 4 che impone al Giudice di valutare le circostanze dell’addebito.
Dall’esame degli atti emerge, inequivocabilmente, che il Bernardi è responsabile dei fatti allo
stesso ascritti, pertanto, in presenza di tali comprovati comportamenti antiregolamentari, ciò che rileva
è la congruità della sanzione allo stesso inflitta.
Non c’è dubbio che il Giudice Sportivo, ritenute integrate le distinte fattispecie, abbia fatto
corretta applicazione dello strumento sanzionatorio infliggendo la squalifica che, secondo i dettami
richiamati, appare congrua.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Fortitudo Cosenza S.r.L. di
Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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