F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008 ha inflitto alla società A.S.D. Caserta Calcio le sanzioni: - della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Pietropinto Mario; - della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Manco Alessandro. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Caserta Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.1.2008, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.1.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Caserta Calcio di Caserta, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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