F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FLORINDO MICHELE, SEGUITO GARA SAN MARINO/VITERBESE DEL 13.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
1) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FLORINDO
MICHELE, SEGUITO GARA SAN MARINO/VITERBESE DEL 13.01.2008 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società San Marino
Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 111 del
15.1.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Calcio Serie C2 – girone B - San
Marino/Viterbese del 13.1.2008, veniva inflitta al calciatore Michele Florindo la sanzione della
squalifica per tre gare effettive.
La sanzione veniva irrogata perché “a gioco fermo colpiva con un pestone volontariamente un
calciatore avversario rimasto a terra dopo un contrasto di gioco”.
La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi
d’impugnazione:
1) che non si era realizzata la condizione di “gioco fermo” attribuita all’interve nto del calciatore
Florindo che in realtà, sarebbe “da intendersi più propriamente come contemporaneità con l’uscita
della palla dal campo (che ha determinato l’interruzione del gioco), essendo lo stesso derivato da un
movimento scoordinato originato , senza interruzione dinamica, da un contrasto di gioco”.
2) che il contatto con l’avversario sarebbe “del tutto privo della volontà di provocare effetti
negativi”.
3) che il calciatore colpito non riportava conseguenze dall’intervento falloso tanto che “non
risultava necessario l’intervento dei sanitari e rimaneva in campo sino al termine della partita”.
4) che l’atteggiamento composto e corretto dopo l’espulsione unitamente alla assenza di
precedenti squalifiche da parte del calciatore consentivano di ritenere irreprensibile la sua condotta.
La società ricorrente, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica comminata al calciatore.
Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di
elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali.
Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di
Serravalle (Repubblica San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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