F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008) Con comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata tramite telefax in data 23.1.2008 la Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A. interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 116/C del 22.1.2008, con la quale era stata comminata la squalifica per due gare effettive all’allenatore signor Alessandro Pane per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara. Con il ricorso la società contesta l’eccessiva afflittività ed inadeguatezza della sanzione irrogata, assumendo che la condotta dell’allenatore squalificato si sia concretizzata in una semplice contestazione. Con provvedimento reso in data odierna questa C.G.F. ha respinto l’appello della Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A., rilevando l’infondatezza del motivo di impugnazione. Poiché l’art. 19, comma 5, C.G.S. prevede quale sanzione edittale la squalifica per 2 giornate in caso di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, l’appello non può trovare accoglimento. Nel ricorso non è infatti contestato che il sig. Pane abbia protestato nei confronti dell’arbitro ritenendo inadeguata una decisione arbitrale e, in assenza di prova contraria, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle frasi riportate nel referto arbitrale che, indubbiamente, appalesano il concretizzarsi della condotta sanzionata dalle norme citate e che fanno piena prova. La sanzione inflitta al signor Alessandro Pane dal Giudice Sportivo è da ritenersi adeguata atteso che nel caso di specie la squalifica per due giornate è la sanzione minima prevista e non risultano sussistenti circostanze attenuanti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell’Emilia (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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