F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 87/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTE TESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/2007 AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVO VERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) E DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S (TRASFUSO NELL’ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 87/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTE TESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/2007 AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVO VERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) E DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S (TRASFUSO NELL’ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania /Chievo Verona, disputato in data 27.5.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, la Procura Federale deferiva il calciatore Franco Semioli, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. Chievo Verona, dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale per violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, C.G.S. (trasfusi nell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente C.G.S), in relazione alle dichiarazioni rilasciate al termine della citata gara. La Procura Federale, deferiva, altresì, la A.S. Chievo Verona, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal proprio tesserato. In particolare, la violazione contestata all’atleta riguardava le dichiarazioni dello stesso rese in una intervista a fine gara, nel corso della quale il Semioli affermava “sapevamo come sarebbe finita altrove era già tutto scritto”, facendo riferimento alle altre gare disputate nel medesimo giorno, i cui risultati avevano determinato la retrocessione della propria squadra. Successivamente, interrogato dall’Ufficio Indagini, l’atleta confermava le dichiarazioni rese nell’intervista de qua. Con provvedimento reso in data 20.12.2007, pubblicato nel Com. Uff. n. 21/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infliggeva agli stessi l’ammenda di € 5.000,00 ciascuno. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Chievo Verona, la quale, in sintesi, lamenta (i) la contraddittorietà della decisione della Commissione, in riferimento alla posizione del Semioli, e (ii) la irragionevolezza della stessa in ordine alla responsabilità oggettiva della società ed alla equiparazione delle sanzioni tra l’atleta e la società. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.1.2008, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che chiede la conferma delle sanzioni applicate dalla Commissione, e l’avv. Malagnini per la A.C. Chievo Verona, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che, nei casi di dichiarazioni lesive rilasciate da tesserati, la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza al momento dei fatti è stabilità dall’art. 5, comma 2, C.G.S., così come la determinazione delle ammende da infliggere alle stesse, prevista invece dal comma 7 della medesima disposizione codicistica nella medesima misura inflitta al calciatore. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla società in ordine alla propria responsabilità ed all’ammontare dell’ammenda. Per quanto riguarda, infine, le contestazioni relative alla contraddittorietà della decisione impugnata, la circostanza posta a fondamento della presunta incoerenza, mancata quotazione da parte dei gestori delle scommesse sportive degli incontri decisivi per la permanenza nel Campionato di Serie “A”, risulta assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della condotta tenuta dal calciatore Franco Semioli. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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