F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 07 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo PREMESSO Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale e contenute nel Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008, sono inconfutabilmente provati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara e sostanzialmente non smentiti dalla stessa società reclamante, la quale si è limitata, nella propria difesa, a chiedere unicamente la revoca della decisione del Giudice Sportivo a far disputare una gara a porte chiuse motivando, tale richiesta, sul presupposto che il Giudice di prime cure abbia applicato tale sanzione facendo erroneamente riferimento ad una recidiva, che tuttavia non ha mai colpito la società istante come si evincerebbe dal richiamato Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L’unico motivo addotto dalla Football Brindisi 1912 è irrilevante alla luce della gravità dei fatti posti in essere dai sostenitori della società reclamante. Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità delle sanzioni inflitte. E sotto questo profilo, la misura delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono certamente in linea con la gravità degli addebiti. Il lancio di fumogeni,di tubi di ferro, di un sifone e di altri oggetti sul terreno di gioco nonchè di numerose bottigliette di plastica una delle quali, piena di acqua, attingeva alla testa un assistente arbitrale cagionando, al medesimo, momentaneo stordimento, non possono che portare all’integrale conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.B. Brindisi 1912 di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa reclamo
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