F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27, COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27, COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008) Il signor Virgilio Perra, con atto dell’1.2.2008, ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 28.1.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 78 in pari data, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 24.7.2008 in quanto dichiarato responsabile dell’addebito disciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 3.12.2007, per aver adito, nella stagione sportiva 2005/2006, gli organi di giustizia statale, querelando, senza alcuna autorizzazione federale, il presidente della società Nuorese Calcio, presso cui svolgeva all’epoca la propria attività di allenatore, con ciò violando l’art. 1, comma 1, C.G.S. e l’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) C.G.S.. Con il gravame, presentato per il tramite dell’Avv. Antonio Incerti, il Perra ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa e il conseguente annullamento della squalifica inflittagli, adducendo una pluralità di motivi; a) per aver regolarmente presentato in data 8.6.2006 alla Federazione la richiesta di autorizzazione a sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’allora presidente della società Nuorese Calcio, signor Roberto Geovani, a seguito delle dichiarazioni da quest’ultimo rese alla stampa locale in data 4.5.2006 e dal Perra stesso ritenute gravemente lesive della sua reputazione personale oltre che sportiva; b) non essendovi stato alcun tipo di seguito alla sua richiesta di autorizzazione entro il termine utile, ai sensi della legge penale, per la presentazione della querela (nella fattispecie il 3.8.2006), per aver provveduto a tale adempimento solo in prossimità della scadenza del termine stesso (l’1.8.2008), dovendosi ritenere formato il silenzio-assenso sulla richiesta in questione ai sensi della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; c) per aver egli esercitato, con la presentazione di detta querela, un suo diritto costituzionalmente garantito, che, a giudizio del ricorrente, non potrebbe trovare “limitazione alcuna in clausole sebbene pattiziamente accettate”, in quanto tali clausole devono essere riferite a “controversie prettamente sportive”, implicanti “questioni puramente tecniche e/o economiche ma pur sempre connesse in qualche modo alla vita sportiva”, mentre nella fattispecie sarebbero state messe in questione anche l’onore e la dignità della persona. Va innanzitutto precisato da questa Corte che i comportamenti rilevanti, ai fini dell’applicazione della disposizione incriminatrice di cui all’art. 15 C.G.S. ad una fattispecie come quella in esame, possono essere riferiti a due distinte manifestazioni: l’aver adito gli organi di giustizia statale in assenza di qualsiasi richiesta concernente la prescritta autorizzazione federale; l’aver agito comunque in difetto di tale autorizzazione. Ora, il comportamento del primo tipo, nel caso di specie, è pacificamente escluso dagli atti del giudizio, né una tale contestazione è stata mossa nell’atto di deferimento da parte del Procuratore Federale, avendo anzi il Perra presentato ritualmente alla Federazione la prescritta richiesta di autorizzazione in termini ragionevolmente brevi rispetto alla conoscenza avuta del comportamento di altro tesserato, dal Perra stesso ritenuto lesivo della sua dignità personale e sportiva. D’altro canto, non sono stati acquisiti elementi che consentano di conoscere la sorte della suddetta richiesta e di affermare con certezza se ed eventualmente quando essa sia stata accolta. Manca, pertanto, la prova della sussistenza di uno degli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice contestata, il già citato art. 15 C.G.S. come integrato dal richiamo all’art. 30 dello Statuto Federale, e cioè il promovimento di azione all'esterno dell'ordinamento sportivo in difetto di autorizzazione. Ed infatti, se l'incolpato ha escluso di aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito della propria richiesta, non può in alcun modo escludersi che, pur in difetto di formale comunicazione, il Consiglio Federale si sia comunque pronunciato al riguardo. Da questo punto di vista, la Corte ritiene che manchi la prova che l'azione giudiziaria sia stata intentata in difetto di autorizzazione; e da questo stesso punto di vista ritiene altresì ininfluente il richiamo, fatto dal ricorrente, alla disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990. Se, quindi, può escludersi la determinata volontà del Perra di sottrarsi all’osservanza del vincolo sportivo, nondimeno il comportamento dello stesso nella vicenda complessivamente considerata deve rilevarsi presentare un qualche profilo di contraddittorietà. È infatti certo che il richiedente omise, da un canto, di sollecitare il pur doveroso provvedimento in merito alla richiesta autorizzativa quando si approssimava la scadenza del termine per la presentazione della querela; d'altro canto, egli non prese in considerazione le pur astrattamente possibili azioni a difesa della sua posizione di cui l'ordinamento federale gli consentiva di avvalersi (denuncia alla Procura Federale, risoluzione del rapporto con la società per colpa: ipotesi, la prima, pure richiamata nello stesso atto di deferimento; ipotesi, la seconda, alla quale lo stesso reclamante pure fa espresso riferimento nella richiesta di autorizzazione). Così considerata la complessiva condotta del reclamante, essa mostra di avere assunto su di sé il rischio di apparire in conflitto con i doveri generali di lealtà sportiva, cui ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. devono ispirarsi i tesserati: a questa stregua la condotta stessa va qualificata e, tenendo nel debito conto le ragioni che hanno spinto il reclamante a perseguire la tutela del proprio onore personale e della dignità professionale, appare equa e nel contempo rispettosa del principio di afflittività della sanzione ex art. 19, lett. f), C.G.S., la misura della squalifica a tempo determinato. La Corte ritiene, altresì, che si imponga il giudizio della Procura Federale relativamente alla condotta del Presidente Geovani: a questo scopo si dispone la trasmissione degli atti a tale organo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Perra Virgilio e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica fino al 29.2.2008 ai sensi dell’art. comma 1 C.G.S.. Trasmette gli atti alla Procura Federale ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dal signor Goveani Roberto all’epoca dei fatti Presidente del F.C. Nuorese Calcio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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