COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SUMMONTE – GARA OSPEDALETTO PRODUCE / SUMMONTE DEL 19.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SUMMONTE – GARA OSPEDALETTO PRODUCE / SUMMONTE DEL 19.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza, atteso che sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Galeotafiore Aniello, nato il 14.12.1964, della società Ospedaletto Produce. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Galeotafiore Aniello era stato squalificato per una gara, per somma di ammonizionI (dunque, quale calciatore non espulso dal campo), in occasione della gara Ospedaletto Produce / Visciano Fiesta del 6.04.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 85 del 10.04.2008, pag. 2316, del Comitato Regionale Campania). Nel caso di specie, la squalifica del calciatore avrebbe dovuto essere scontata a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della richiamata sanzione. Deve, dunque, esaminarsi la posizione del calciatore, in riferimento alle gare ufficiali che intercorrono dalla data di decorrenza della squalifica a suo carico, fino alla data di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Orbene, la prima gara ufficiale, del 12.04.2008, La Quindicese / Ospedaletto Produce, non si è disputata per assenza della società Ospedaletto Produce, come si rileva dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 88 del 17.04.2008 del C.R. Campania. Di conseguenza, il calciatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, non ha scontato, in occasione della gara medesima (alla quale ha rinunciato la sua società di appartenenza), la segnalata squalifica a suo carico. Di conseguenza, in ragione del principio della perpetuazione delle sanzioni, il nominato calciatore non ha scontato la sanzione a proprio carico, per cui non aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame, essendo essa la prima gara ufficiale successiva a quella, in occasione della quale il calciatore non aveva scontato la squalifica in argomento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Summonte, di infliggere a carico della società Ospedaletto Produce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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