COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA VIRTUS VOLTURARA / ASTON VILLAMAINA DELL’11.05.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA VIRTUS VOLTURARA / ASTON VILLAMAINA
DELL’11.05.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Virtus Volturara, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli
effetti di tesseramento, dei calciatori Di Ieso Antonio, Trunfio Mario, Di Ieso Mario, Famiglietti Giovanni,
Mangiante Carmine, Modano Antonio e dell’assistente di parte, Trunfio Giovanni (che la società reclamante
assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei
calciatori Di Ieso Antonio, nato il 15.10.1990, che risulta svincolato in data 1.07.2005 e non ritesserato, e
Trunfio Mario, nato l’8.11.1975, che non risulta tesserato per alcuna società. Di conseguenza, essi hanno
partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Di Ieso
Mario, nato il 1.01.1970, Famiglietti Giovani, nato il 28.01.1990, Mangiante Carmine, nato il 9.01.1987.
Modano Antonio, nato il 24.05.1989, nonché Trunfio Giovanni (assistente di parte), risultano regolarmente
tesserati (a data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame) a favore
della società Aston Villamaina. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Virtus Volturara, di infliggere alla società Aston
Villamaina, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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