COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.R.CALCIO STELLA CILENTO – GARA MARINA / STELLA CILENTO DEL 25.05.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.R.CALCIO STELLA CILENTO – GARA MARINA / STELLA CILENTO DEL 25.05.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Pironti Lorenzo, nato il 17.10.1984, attualmente tesserato per la società Marina, ha partecipato alla gara de
qua, ancorché gravato da squalifica per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, come dal C.U.
n. 106 del 22.05.2008, pag. 2693, del Comitato Regionale Campania. Di conseguenza, egli ha partecipato
alla gara de qua (la prima ufficiale, successiva alla richiamata pubblicazione della sanzione a suo carico sul
Comunicato Ufficiale) in posizione irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Calcio Stella Cilento; di infliggere a carico della
società Marina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa,
non versata.
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