COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NOVI VELIA – GARA SPORTING CLUB A.S.CELLE / NOVI VELIA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NOVI VELIA – GARA SPORTING CLUB A.S.CELLE / NOVI VELIA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT.
– DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
La C.D.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Novi Velia per la gara in epigrafe, relativo alla
posizione dei calciatori Guida Antonio, nato il 31.07.1979, Caputo Emiliano, nato l’11.09.1975, Caputo
Vincenzo, nato il 31.05.1979 e Guida Marco, nato il 30.11.1985, della società Sporting Club A.S.Celle, rileva
che il reclamo medesimo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la Segreteria del C.R.
Campania, risulta quanto segue: alla data della gara, di cui al reclamo in esame, il calciatore Guida Marco
aveva disputato diciotto gare, sulle altrettante disputate dalla prima squadra della società medesima, che
partecipa al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2007/2008; Caputo Emiliano e Caputo Vincenzo,
due gare su sedici, Guida Antonio nessuna gara. Di conseguenza, il calciatore Guida Marco ha violato la
prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, N.O.I.F., la quale obbliga la società, partecipante con più squadre a
Campionati diversi, ad utilizzare, nelle gare del Campionato di Categoria inferiore (che, per la società
Sporting Club A.S.Celle, è quello della gara di cui al reclamo in esame, ovvero il Campionato di Terza
Categoria), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al
campionato di categoria superiore, un numero di gare eccedente la metà di quelle disputate, alla data della
gara gravata da reclamo. Pertanto, sulla base del combinato disposto tra il richiamato art. 34, comma 1,
N.O.I.F., e l’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione del nominato calciatore alla gara in
argomento è da considerare in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Novi Velia, di infliggere alla società Sporting Club A.S.
Celle “B”, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo non versata.
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