COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.GIAMBI GIOVANNI – all.A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica al 22.5.2009 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 22.5.2008 gara BORGOROSSO – FONTANELICE del 17.5.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 11/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.GIAMBI GIOVANNI – all.A.S.BORGOROSSO F.C.
avverso squalifica al 22.5.2009
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 22.5.2008
gara BORGOROSSO – FONTANELICE del 17.5.2008
L’all.GIAMBI, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo di essere stato espulso “dopo una contenuta e civile protesta” “senza fornire alcuna spiegazione, limitandosi, da lontano, con una certa arroganza, a farmi uscire dal campo facendomi semplicemente un gesto sbrigativo con la mano”. “E’ probabile che l’arbitro, nella concitazione del momento, abbia totalmente equivocato il mio comportamento, che è stato esclusivamente quello di avvicinarmi a lui per discutere, anche animosamente, dell’episodio che non mi trovava d’accordo. Respingo, però, nel modo più assoluto, l’addebito che mi è stato fatto dal direttore di gara in merito a presunte condotte di minaccia e violenza fisica”. “Ribadisco che tra il sottoscritto ed il direttore di gara non c’è mai stato il minimo contatto fisico e neppure, per tale motivo, vi è stata la necessità dell’intervento dei miei giocatori o di altre persone, per farmi allontanare dal campo”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che l’all.GIAMBI, allontanato al 10° minuto del secondo tempo per avergli rivolto offese, al momento della comunicazione del provvedimento, gli si avvicinava e, appoggiandosi petto contro petto, spingeva, senza comunque farlo indietreggiare, rivolgendogli nel contempo frasi offensive e gravemente minacciose, venendo poi allontanato a forza da due suoi giocatori;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’all.GIAMBI, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.12.2008 la squalifica dell’all.GIAMBI GIOVANNI.
Dispone per la restituzione della tassa versata.
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