COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Luigino BONUTTI, Presidente della A.S.D. STRASSOLDO nonché della stessa Società A.S.D. STRASSOLDO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Luigino BONUTTI, Presidente della A.S.D. STRASSOLDO nonché della stessa Società A.S.D. STRASSOLDO Il deferimento. Con raccomandata dd 07.02.2008 ai sensi dell'art. 32 comma.4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.: a) il sig. BONUTTI Luigino, Presidente dell’A.S.D. STRASSOLDO per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1° C.G.S. per aver posto in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, consistita nell'aver indotto l’arbitro a non dare inizio alla gara STRASSOLDO – CORMONS del 5 marzo 2006 valevole per il campionato di terza categoria, girone D del Comitato Provinciale di Gorizia; b) la società sportiva A.S.D. STRASSOLDO per violazione dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascrivibile al proprio Presidente. Il deferimento conseguiva all’invio all’Ufficio Indagini, da parte del Presidente del Comitato Regionale del F.V.G. su segnalazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Gorizia, degli atti relativi alla gara sopra indicata al fine di valutare il comportamento tenuto dal sig. BONUTTI nei confronti dell’arbitro. Dal referto arbitrale e suo allegato e dagli atti di indagine risulta quanto segue: - l’arbitro designato a dirigere la gara effettuava un sopralluogo sul terreno di gioco alle ore 14,00 unitamente all’assistente di parte dell’A.S.D. STRASSOLDO e constatava che, malgrado l’esistenza di alcune pozzanghere, il terreno risultava praticabile; al rientro nello spogliatoio veniva aggredito verbalmente dal Bonutti che in forma arrogante contestava la manifestata intenzione di far disputare l’incontro; - alle ore 14,15 l’arbitro effettuava un nuovo sopralluogo alla presenza dei due capitani e, verificata la praticabilità del terreno anche in corrispondenza delle pozzanghere, manifestava nuovamente l’intenzione di dare inizio alla gara (nonostante il parere contrario del capitano della società ospitante), pur con l’intesa di effettuare un’ulteriore verifica all’ora di inizio (ore 15,00); - alle ore 14,45 il Dirigente Acc. Uff. della società A.S.D. STRASSOLDO consegnava all’arbitro una riserva scritta sulla praticabilità del campo che così recita “Vista la situazione del terreno di gioco, come da foto che saranno fatte pervenire in seguito, e della pioggia continua si ritiene opportuno confermare che la gara non si dovrebbe disputare anche per ovviare ad eventuali infortuni pur casuali, infortuni che andranno imputati a chi ha ritenuto opportuno disputare l’incontro previsto.” - subito dopo l’arbitro contattava telefonicamente il proprio Presidente di Sezione di Gorizia riferendogli la situazione anomala verificatasi e questi, valutato quanto riferitogli, riteneva evidente che la riserva consegnata all’arbitro dovesse essere considerata una vera e propria rinuncia alla disputa della gara (“Conseguentemente dicevo all’arbitro di considerare l’atteggiamento della società ospitante come un rifiuto a disputare l’incontro”). - dalle dichiarazioni rese in sede di indagini emerge in modo inequivocabile che l’arbitro si è attenuto al parere del suo Presidente di Sezione al quale aveva chiesto consiglio. - di questo colloquio con il proprio Presidente l’arbitro non ha fatto cenno nel referto di gara ove ha invece scritto di essere stato “pesantemente e negativamente” condizionato dal comportamento del Presidente dello STRASSOLDO, sia dal contenuto della riserva scritta che dall’atteggiamento verbale. - Di fatto, poi, il G.S., sulla base del referto arbitrale, ha fissato nuova data per la gara non disputata per impraticabilità del campo. Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 5 giugno 2008, sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal suo Collaboratore dr. Salvatore SCIUTO, nonché il deferito Sig. Luigino BONUTTI, a titolo personale e nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. STRASSOLDO in rappresentanza di quest'ultima. Il sig. Luigino BONUTTI ha in linea di massima confermato i fatti precisando di non aver mai inteso rinunciare alla disputa della gara ma di aver solamente voluto far presente all’arbitro l’impraticabilità del terreno di gioco, documentata dalle foto inviate successivamente al Comitato organizzatore della FIGC, paventando il rischio di infortuni che sarebbero potuti ricadere nelle previsioni della legge 626 che a suo avviso la società, in qualità di gestore dell’impianto sportivo, è tenuta a rispettare. Il deferito concludeva affermando di non aver espresso alcun condizionamento. Le parti all'esito della discussione, chiedevano di verbalizzare le conclusioni qui di seguito riportate. Le conclusioni. Il Collaboratore della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: - quanto al sig. Luigino BONUTTI: mesi due di inibizione - quanto alla società A.S.D. STRASSOLDO: ammenda di € 1.000,00 (mille) Il sig. BONUTTI chiedeva l’assoluzione per sé e per la Società. La motivazione. La REGOLA del Giuoco del Calcio n° 1 (Decisione Ufficiale della FIGC n° 3) conferisce all’arbitro l’esclusiva competenza di giudizio in ordine all’impraticabilità del terreno. In particolare, però, l’accertamento della praticabilità del terreno di gioco doveva essere effettuato alle 15.00, ora prevista per l’inizio della gara, e non in un orario antecedente. Tale adempimento è stato disatteso dall’arbitro. La REGOLA del Giuoco del Calcio n° 5 (decisione I.F.A.B. n° 1) esplicitamente esclude che l’arbitro possa essere ritenuto responsabile per alcun infortunio subito da un calciatore, da un dirigente o da uno spettatore. Ne consegue che, ad avviso di questa Commissione, al di là delle condizioni atmosferiche in atto (documentate nelle foto prodotte dalla società ospitante a conforto e avvalorate dalla constatazione che in quel giorno la gran parte delle gare in zona non è stata disputata per impraticabilità del campo) la mancata disputa della gara è stata determinata principalmente dall’indicazione fornita al direttore di gara via telefono dal Presidente di Sezione. Resta senz’altro in secondo piano il condizionamento che può aver ingenerato nel direttore di gara la riserva scritta presentata dal BONUTTI, in quanto tanto l’arbitro quanto il suo Presidente di Sezione dovevano conoscere la esenzione da responsabilità, portata dalla decisione I.F.A.B. in calce alla Regola n° 5. Il comportamento tenuto dal BONUTTI è comunque scorretto per quanto riguarda le sue espressioni verbali e per l’ultima parte dello scritto consegnato all’arbitro laddove adombra una sua responsabilità in caso di infortuni subiti dai calciatori, in quanto velatamente intimidatorio. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) ritenuta la responsabilità del Sig. Luigino BONUTTI, Presidente della A.S.D. STRASSOLDO in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a tutto il 30 giugno 2008; 2) ritenuta la responsabilità diretta della la Società A.S.D. STRASSOLDO infligge alla stessa l’AMMONIZIONE con DIFFIDA. Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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