COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale l’effettività della sanzione disciplinare inflitta, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto Federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali. Rilevante, poi, in prospettiva, è incidente l’art. 16 dello Statuto, che recita: “E’ vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.”

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale l’effettività della sanzione disciplinare inflitta, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto Federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali. Rilevante, poi, in prospettiva, è incidente l’art. 16 dello Statuto, che recita: “E’ vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.” Quanto al merito, il Collaboratore della Procura Federale, nella sua dettagliata requisitoria, dopo aver descritto i fatti contestati nel deferimento, ha abilmente cercato di estendere la materia del decidere ad un ulteriore fatto potenzialmente foriero di conseguenze disciplinari sportive (e professionali) per l’incolpato, che emerge ben evidente nella relazione dell’Ufficio Indagini, ma che non è stato riportato espressamente nel deferimento formale. Per tale fatto, che è del tutto diverso da quelli espressi nell’atto di incolpazione per contesto, per tempistica e per l’indirizzo violato, al di là del generico richiamo alla “relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini”, nel testo del deferimento non v’è la minima menzione, né il minimo riferimento, così la C.D.T. non può tenerne conto in questa sede, per non violare il diritto di difesa dell’incolpato. Infatti, dal contesto del deferimento è facilmente arguibile che i fatti per i quali il sig. LISTUZZI è stato incolpato si limitano all’atteggiamento minaccioso verso un calciatore avversario e all’ingresso non autorizzato nel campo di gara. Dovendo di questo soltanto trattare, la C.D.T. rileva che dalla relazione dell’Ufficio Indagini parrebbe che i tesserati del Vesna abbiano “sentito” la frase incriminata asetticamente isolata da tutto il suo contesto, mentre quelli della Pro Romans abbiano percepito lo svolgimento complessivo della situazione storica in cui la frase è stata espressa, che trova radice in analogo scambio di invettive tra i medesimi interessati in una precedente occasione agonistica. Sul punto, la C.D.T. ritiene che la frase ‘Ti aspetto fuori con il coltello’ sia stata effettivamente proferita dal sig. LISTUZZI all’indirizzo del calciatore. Poco importa se con richiamo ai fatti di un anno prima, e poco importa se in immediata reazione ad un gesto sleale ed antisportivo del medesimo calciatore, purtroppo non visto dal d.d.g. né dagli assistenti. Peraltro, la precisazione dell’arbitro che il LISTUZZI nel frangente venisse “trattenuto da un proprio giocatore”, e la assoluta assenza di ulteriori descrizioni quali il divincolarsi o lo sbraitare contro chi gli stava impedendo gesti inconsulti, fa supporre che l’incolpato abbia urlato tale minaccia senza esternare alcuna intenzione concreta di darvi seguito. Se l’arbitro e l’assistente, che erano certamente attenti al frangente per aver percepito la frase e per trovarsi in vicinanza al sig. LISTUZZI avessero percepito qualche ulteriore condotta sconsiderata dell’incolpato quale (almeno) il dimenarsi per svincolarsi dalla presa dell’improvvisato paciere, ne avrebbero data descrizione a referto o, comunque, al Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il fatto che né l’arbitro né il suo assistente, ben attenti al fatto, abbiano capito chi fosse il destinatario di tale minaccia, lascia poi supporre che anche il calciatore sleale fosse ben conscio della mancanza di concretezza della minaccia ricevuta, altrimenti gli astanti avrebbero percepito una sua preoccupazione, il suo scappare, o quant’altro. Ne consegue che la violazione contestata si limita ad una disdicevole, plateale minaccia, senza costituire una aggressione neppure tentata. Quanto alla presenza non autorizzata del dirigente LISTUZZI in campo, senz’altro tale violazione è conseguenza di una mancata osservanza iniziale della terna arbitrale, che beatamente ha consegnato le chiavi delle proprie auto non all’addetto ufficiale, ma proprio al sig. LISTUZZI, non incluso nella distinta, ma qualificatosi per nome e cognome, quale dirigente e carabiniere. Alla luce di tale bonario atteggiamento della terna arbitrale, il sig. LISTUZZI ha ricevuto informale ma sostanziale investitura di depositario delle chiavi, previa informale identificazione ed autorizzazione direttamente da chi avrebbe dovuto negargli a priori ogni contatto. Concludendo, e non considerando in questa sede la frase resa dal sig. LISTUZZI alla terna arbitrale alla fine della gara, perché non ancora oggetto di deferimento, veniale è la violazione del LISTUZZI di aver avuto accesso al campo di gara, mentre assolutamente deprecabile, anche se non particolarmente maligna è la minaccia rivolta al calciatore avversario. P.Q.M. ritenuta la responsabilità del dirigente Valentino LISTUZZI in ordine ai fatti ascrittigli ne dispone l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a tutto il 31 agosto 2008. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale e alle parti, a norma dell’art. 38/8 C.G.S..
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