COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. GIUSEPPE AGOSTINELLI, PRESIDENTE DELLA ASD CITTA’ DI CORI (ATTUALMENTE ASD CORI), DEL SIG. WALTER GATTA, DIRIGENTE DELLA CITTA’ DI CORI, DEI CALCIATORI LUCA FANELLA E MARCO ALFANO, TESSERATI CON LA SOCIETA’ CITTA’ DI CORI, E DELLA STESSA SOCIETA’ CITTA’ DI CORI OGGI ASD CORI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. GIUSEPPE AGOSTINELLI, PRESIDENTE DELLA ASD CITTA’ DI CORI (ATTUALMENTE ASD CORI), DEL SIG. WALTER GATTA, DIRIGENTE DELLA CITTA’ DI CORI, DEI CALCIATORI LUCA FANELLA E MARCO ALFANO, TESSERATI CON LA SOCIETA’ CITTA’ DI CORI, E DELLA STESSA SOCIETA’ CITTA’ DI CORI OGGI ASD CORI La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 3 aprile 2008, ha disposto il deferimento del Sig. Giuseppe Agostinelli, presidente della società, per violazione dell’articolo 1 comma 1, del Sig. Walter Gatta, dirigente accompagnatore, e dei Sigg. Luca Fanella e Marco Alfano, calciatori della stessa società, tutti per violazione dell’articolo 1 comma 3 del CGS e della società ASD Cori per violazione dell’articolo 4 comma 1 (già art. 2 comma 3) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza degli addebiti mossi al Presidente, ad un dirigente e ai tesserati Alfano e Fanella. La Procura Federale era stata investita dal Giudice Sportivo di secondo grado del Comitato Regionale Lazio il quale, pur non avendo ritenuto sufficienti gli elementi a sua disposizione per pervenire ad una affermazione di responsabilità della società Città di Cori nella trasposizione di persona tra i calciatori Fanella ed Alfano nella gara Città di Cori – Podgora Chiesuola Carso del 3-12-2006 campionato allievi del Comitato Provinciale di Latina, aveva investito la Procura Federale per un approfondimento delle indagini sul fatto. La Procura adita, però, non era riuscita ad espletare di fatto alcuna indagine in quanto i calciatori Fanella ed Alfano non si erano presentati alle due convocazioni effettuate dal rappresentante dell’Ufficio, il dirigente Gatta aveva fatto pervenire una certificazione medica attestante uno stato patologico riferito al giorno precedente quello della convocazione ed il Presidente Agostinelli si era trincerato dietro dichiarazioni di prammatica senza fornire alcun serio contributo alle indagini. La Procura, quindi, pur nella impossibilità di accertare quanto ipotizzato a carico della società e dei tesserati, inoltrava l’atto di deferimento per la violazione delle norme comportamentali da parte dei tesserati nell’ambito dello svolgimento delle indagini. La Commissione Territoriale fissava la data della riunione per la discussione del deferimento dandone informazione a tutti gli interessati. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive ma si presentavano alla riunione fornendo dichiarazione nelle quali protestavano la loro totale buona fede in quanto la mancata presentazione alle convocazioni dell’Ufficio era giustificata da impedimenti seri La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i soggetti deferiti e richiedeva per il Presidente Agostinelli l’inibizione per mesi 3 ed € 300,00 di ammenda, per il dirigente Gatta l’inibizione di mesi 2 ed € 200,00 di ammenda, per i calciatori Fanella ed Alfano la squalifica per due gare effettive e per la società Città di Cori l’ammenda di € 1.500,00. Ritiene preliminarmente la Commissione che i fatti addebitati ai tesserati siano tutti provati ed appare assolutamente credibile che sia avvenuta la trasposizione di persona, tra il calciatore Fanella, che ha risposto all’appello arbitrale e risultava inserito in lista, ed il calciatore Alfano che è sceso effettivamente in campo pur essendo in posizione di squalifica. Alla luce di tale consapevolezza è evidente che il comportamento omissivo dei tesserati sia stato motivato non da spregio nei confronti delle istituzioni sportive ma da una accorta e maliziosa concertazione tesa ad occultare le prove del fatto, soprattutto impedendo anche al rappresentante della Procura di verificare de visu l’aspetto fisico dei due calciatori e di operare, qualora necessario, il confronto con il direttore di gara. La violazione regolamentare va quindi considerata nell’aspetto più grave essendo evidentemente finalizzata ad occultare una violazione ben più grave. Di tal che le sanzioni richieste a carico dei dirigenti vanno solo rideterminate in ragione del consolidato orientamento della Commissione di non applicare sanzioni pecuniarie a carico di tesserati non professionisti, quelle a carico dei calciatori vanno riconsiderate in senso più afflittivo, considerata la gravità dell’elemento soggettivo e quella a carico della società appare appena congrua in ragione del cumulo di responsabilità, diretta ed oggettiva, della reiterazione dei comportamenti a carico di vari tesserati e dell’evidente pactum sceleris intercorso tra gli stessi. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al Presidente della società ASD Cori Giuseppe Agostinelli l’inibizione per mesi sei, al dirigente della stessa società Walter Gatta l’inibizione per mesi quattro, ai calciatori tesserati per l’ASD Cori Luca Fanella e Marco Alfano la squalifica per quattro gare ed alla Società ASD Cori l’ammenda di € 1.500,00. Si comunichi agli interessati.
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