COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Federico TAINI, calciatore tesserato per la Soc. ACD Olmese Cornaredo, Luigi SOFO, dirigente della Società AS Lorenteggio, Antonio ANSELMI, dirigente della Società AS Lorenteggio, Roberto RIZZI, presidente della AS Lorenteggio e della società AS LORENTEGGIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Federico TAINI, calciatore tesserato per la Soc. ACD Olmese Cornaredo, Luigi SOFO, dirigente della Società AS Lorenteggio, Antonio ANSELMI, dirigente della Società AS Lorenteggio, Roberto RIZZI, presidente della AS Lorenteggio e della società AS LORENTEGGIO per rispondere: • il primo della violazione del dovere di lealtà e correttezza di sui all’art.1 del CGS, per aver disputato nella stagione sportiva 2007/2008 n.3 gare nelle fila della AS Lorenteggio senza averne titolo, perché non ancora tesserato per tale Società; • il secondo ed il terzo della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art.1 del CGS, per aver sottoscritto, rispettivamente, una e due distinte gare, in cui veniva dichiarato che il giocatore Taini Federico era regolarmente tesserato e partecipava alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado non ne avesse titolo; • il quarto della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art.1 del CGS per aver consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato dalla propria società in occasione di tre gare di campionato; • la Società AS LORENTEGGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 commi 1 e 2 del CGS, in relazione alle violazioni ascritte ai propri tesserati. Il contenuto del fascicolo trasmesso a questa Commissione dalla Procura Federale conferma documentalmente l’impiego nelle tre gare da parte della società deferita del calciatore Federico Taini, quando questi non era ancora tesserato per la Soc. AS LORENTEGGIO; pertanto nessun dubbio può essere avanzato sulla sussistenza delle violazioni contestate con il deferimento oggetto di decisione. Ultimata la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, veniva data la parola a Rizzi Roberto, presidente della Società deferita, il quale ammetteva le condotte addebitate, cercando nel contempo di rappresentare il contesto in cui le stesse erano state poste in essere. Successivamente tutti i deferiti, prima della chiusura del dibattito, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Rizzi Roberto, presidente della società AS LORENTEGGIO, pena base mesi 6 di inibizione, ridotta a mesi 4 ai sensi dell’art.23 CGS; • per Luigi Sofo e Antonio Anselmi, dirigenti della stessa società, pena base mesi 6 di inibizione, ridotta a mesi 2 giorni 15 ai sensi dell’art.23 CGS; • per il calciatore Federico Taini, pena base 4 giornate di squalifica, ridotte a 2 giornate ai sensi dell’art.23 CGS; • per la Società AS LORENTEGGIO, pena base E. 3.000,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione, sanzioni ridotte ad E. 1.000,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ai sensi dell’art.23 CGS, punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, come già più sopra riportato, risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento; pertanto La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dei deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti applica 1. a RIZZI Roberto la sanzione di mesi 4 di inibizione; 2. a SOFO Luigi e ANSELMI Antonio la sanzione di mesi 2 e giorni 15 di inibizione; 3. a TAINI Federico la sanzione della squalifica per due giornate; 4. alla Società AS LORENTEGGIO la sanzione di E. 1.000,00 di ammenda, inoltre la sanzione di punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2008/2009. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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