COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Sama Sustinente Camp. 1^ Cat. Play-OutGara Sama Sustinente/Casalbuttano del 25/05/2008 C.U. n.46 del CRL datato 29/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Sama Sustinente Camp. 1^ Cat. Play-OutGara Sama Sustinente/Casalbuttano del 25/05/2008 C.U. n.46 del CRL datato 29/05/2008 La società SS SAMA SUSTINENTE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Diego BRAGHINI sino al 23/12/2009, chiedendo la revoca della sanzione inflitta, in quanto il calciatore non era presente ai fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla controparte, rileva: letti gli atti ufficiali e come chiaramente descritto nel referto arbitrale risulta evidente la responsabilità del calciatore sanzionato che, al termine della gara colpiva con un calcio al gluteo l’assistente ufficiale dell’arbitro e teneva un comportamento gravemente offensivo nei confronti dello stesso. Nel rapporto dell’assistente si limita a confermare di aver ricevuto un calcio sul gluteo senza sottolineare alcuna violenza. Il comportamento tenuto dal BRAGHINI nei confronti dell’assistente, seppure deprecabile, non può essere considerato violento né diretto ad arrecare dolore o conseguenza fisiche, ma un gesto di scherno irriguardoso e offensivo, pertanto la squalifica comminatagli può essere valutata con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Diego BRAGHINI a tutto il 29 Maggio 2009, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
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