COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Pomponesco Camp. 2^ Cat. Play-Off Gara FC PSG/Pol. Pomponesco del 18/05/2008 C.U. n.42 della delegazione di CREMONA datato 22/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Pomponesco Camp. 2^ Cat. Play-Off Gara FC PSG/Pol. Pomponesco del 18/05/2008 C.U. n.42 della delegazione di CREMONA datato 22/05/2008 La società POMPONESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea PAROLI sino al 30/06/2010, lamentando che il calcio dato dal PAROLI, da tergo sulla caviglia dell’arbitro è stato involontario e determinato dalla foga nella protesta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto dell’arbitro è contraddittorio sia in merito alla violenza del calcio (considerato che questo colpo gli faceva perdere solamente in poco l’equilibrio) sia in merito alla volontarietà del gesto (non viene espressamente indicato che il calcio è stato involontario). Alla luce di tali circostanze, appare equo ridurre la squalifica inflittagli. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Andrea PAROLI a tutto il 30/09/2009, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it