COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.S.D. Riviera Marmi – Appello avverso ammenda di Euro 200,00 e diffida del campo di giuoco e squalifica per 2 gare calciatrice Oddo Loredana – Gara Riviera Marmi Nuova Sportiva del Golfo del 01/06/08 – CU n 44 del 04/06/08 Procedimento 113/b

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: A.S.D. Riviera Marmi - Appello avverso ammenda di Euro 200,00 e diffida del campo di giuoco e squalifica per 2 gare calciatrice Oddo Loredana – Gara Riviera Marmi Nuova Sportiva del Golfo del 01/06/08 – CU n 44 del 04/06/08 Procedimento 113/b Con appello ritualmente proposto la società ASD Riviera Marmi chiede una riduzione delle sanzioni perché ritiene che i provvedimenti adottati siano sproporzionati rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso ed esaminati gli atti osserva: le decisioni prese dal Giudice sportivo di 1° relativamente alle sanzioni comminate appaiano legittimamente assunti sia nella loro statuizione sia nella loro quantificazione. In ordine alla squalifica della calciatrice Oddo Loredana il provvedimento non è impugnabile cosi come previsto dall’Art. 45 comma 3 del C.G.S. PQM DELIBERA Di rigettare il ricorso e di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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