COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TRAPANI CALCIO 2000 – (Tp) – avverso squalifiche sino al 07/03/2010 a carico dell’allenatore sig. Cusenza Salvatore e sino al 07/03/2013 a carico del calciatore La Mantia Ottavio – Gara Giovanissimi Provinciali Trapani Calcio-Calcio Trapani 2000 dell’08/03/2008 – C.U. Tp 33 del 19/03/2008 Procedimento 94/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 dell’11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TRAPANI CALCIO 2000 - (Tp) - avverso squalifiche sino al 07/03/2010 a carico dell’allenatore sig. Cusenza Salvatore e sino al 07/03/2013 a carico del calciatore La Mantia Ottavio – Gara Giovanissimi Provinciali Trapani Calcio-Calcio Trapani 2000 dell’08/03/2008 – C.U. Tp 33 del 19/03/2008 Procedimento 94/B La società Trapani Calcio 2000 ha inoltrato appello avverso le superiori decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo esame sostenendo che le proteste e le reazioni del calciatore La Mantia Ottavio nei confronti dell’arbitro sono state certamente eccessive ma non tali da giustificare una così lunga squalfica, e che quanto scritto dall’arbitro sulla presunta aggressione subita da parte del sig. Cusenza Salvatore non corrisponde assolutamente al vero in quanto lo stesso è stato del tutto estraneo al fatto contestato. Questa Commissione Disciplinare, premette che la società Trapani Calcio 2000 era stata informata con telegramma del 07/05/2008 che il ricorso sarebbe stato esaminato nel corso dell’udienza del 13/5/2008, udienza alla quale la predetta società non è intervenuta perché impossibilitata, e che la richiesta di autorizzazione da parte del sig. Cusenza di adire le vie legali nei confronti dell’arbitro doveva essere rivolta, per esclusiva competenza, all’attenzione del Presidente Federale. Inoltre su successiva richiesta di notizie di merito della società, la stessa è stata nuovamente invitata all’udienza del 10/6/2008 anche per interessamento delle locali autorità Federali, alla quale ha presenziato per delega il Sig. Cusenza Salvatore il quale, trovandosi in posizione di squalifica, ha potuto intervenire solo in difesa della propria posizione. Nel merito, letti gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., non vi è dubbio alcuno che i comportamenti del Sig. Cusenza e del calciatore a La Mantia Ottavio siano stati di particolare gravità e tali da meritare sanzioni adeguate. In particolare il referto dell’arbitro indica inequivocabilmente come il calciatore La Mantia, subito dopo il provvedimento di espulsione, oltre a profferire volgari offese, colpiva violentemente il Direttore di Gara con due pugni al torace che provocavano dolore. Per quanto poi al Sig. Cusenza Salvatore,che pure si è reso protagonista di azioni deprecabili, va osservato che i contestati comportamenti si sono esplicati in offese proteste plateali senza sfociare i atti violenti nei confronti di chicchesia. P.Q.M. DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dalla società Calcio Trapani 2000 limitatamente alla posizione dell’allenatore Sig. Cusenza Salvatore la cui squalifica viene determinata sino al 07/03/2009. Di confermare invece la squalifica a carico del calciatore La Mantia Ottavio. Per l’effetto non si addebita tassa.
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