COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 266 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Atletico Piazze avverso Squalifica di 5 gg. del calciatore Puliti Emanuele (C.U. N° 39 del 3042008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 266 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Atletico Piazze avverso Squalifica di 5 gg. del calciatore Puliti Emanuele (C.U. N° 39 del 3042008) Reclama la A.S.D. Atletico Piazze avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Siena con la seguente motivazione: “Perché colpiva un avversario con una violenta spinta tale da far richiedere al giocatore colpito l’intervento dall’ambulanza. Quindi offendeva ripetutamente il D.G.”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore Puliti abbia avuto un contatto con l’avversario, ma nega che quest’ultimo abbia avuto conseguenze tali da richiedere l’intervento sanitario. Afferma che l’ambulanza sarebbe sì intervenuta, ma per soccorrere altro calciatore dell’Asinalonga. Quanto alle offese all’arbitro la società ammette il comportamento non consono del calciatore, innervosito sia dall’espulsione, sia dalla gara particolarmente sentita, a dire della reclamante, a causa del nervosismo in campo per quanto sarebbe successo tra le due compagini nella gara di andata. A tal proposito allega la copia di un fax inviato il 7 gennaio 2008, all’indomani della gara di andata tra Atletico Piazze e Asinalonga, con il quale si lamentava nei confronti del Comitato Provinciale del comportamento dei tesserati della società Asinalonga in merito a presunte aggressioni avvenute tra calciatori durante quella gara. Tale documento non ha in questa sede rilevanza alcuna, avendo avuto, eventualmente, all’epoca solo una valenza di denuncia della quale si sconoscono ad oggi le conseguenze, né è compito di questa C.D. accertarne l’esistenza in sede di reclamo. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. I fatti di cui è incolpato il calciatore Puliti non sono in discussione, posto che anche la reclamante non li nega, unico elemento di divergenza nel caso in esame è la negazione che il calciatore a cui il puliti ha inferto la spinta abbia avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza. L’arbitro nel supplemento ridescrive l’episodio della spinta e ribadisce come l’intervento sanitario abbia interessato proprio il calciatore colpito dal Puliti. I fatti non sono in discussione e, indipendentemente della identità del calciatore soccorso, la determinazione della sanzione fatta dal primo giudice è da ritenersi congrua essendosi limitata al minimo edittale di tre giornate per episodi di violenza in danno di calciatori, a cui sono state opportunamente aggiunte altre due giornate per le offese al D.G.. Quanto al fatto che la partita fosse nervosa per gli episodi della gara di andata, ciò non rappresenta giustificazione o attenuante alcuna, ha, semmai, una valenza opposta, posto che le partite non possono essere una continua occasione di rivalse, ma debbono essere una semplice competizione sportiva animata da sano agonismo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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