COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 262 – bis stagione sportiva 2007/08 Reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 31/12/2008 inflitta all’allenatore sig. Brogi Paolo della società Juventina Pontedera. In C.U. n.41 del 17/04/08 della D.P. di Pisa e C.U. n.48 del 8/5/08 del C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/6/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
262 - bis stagione sportiva 2007/08 Reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 31/12/2008 inflitta all’allenatore sig. Brogi Paolo della società Juventina Pontedera. In C.U. n.41 del 17/04/08 della D.P. di Pisa e C.U. n.48 del 8/5/08 del C.R.T.
Con lettera raccomandata a.r. datata 20/05/08 e protocollata in data 04/06/08, l’Avv. Marianna Lupoli in nome e per conto del sig. Brogi Paolo, anch’egli sottoscrivente la lettera, chiede la revoca della squalifica inflitta al proprio assistito ed indicata in epigrafe.
La vicenda, che ha visto coinvolto il sig. Brogi Paolo, prende le mosse da una squalifica inflitta da parte del G.S. di Pisa che lo stesso Brogi sostiene di avere validamente impugnato avanti alla C.D.T.T. con lettera raccomandata inviata in data 23/04/08 e protocollata in data 29/04/08.
Quest’ultimo Organo giudicante, con delibera contenuta nel C.U. n.48/08 del C.R.T. ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo stante la mancanza di sottoscrizione dello stesso.
Nonostante il formarsi del giudicato, il sig. Brogi e per lui il proprio legale, chiede la rivisitazione del fatto con pronuncia nel merito, sostenendo la non necessarietà della sottoscrizione in quanto, nel reclamo, è chiaramente evidenziato in stampa il nominativo del Brogi e che l’invio della lettera raccomandata evidenzia la volontà dello stesso di adire l’Organo di secondo grado.
Dichiara inoltre che il Brogi intende ratificare retroattivamente il primo reclamo, stante la sottoscrizione della lettera raccomandata in esame.
Sostiene in ultimo, che il proprio assistito è venuto a conoscenza della decisione della C.D. soltanto per mezzo di una telefonata e chiede l’invio allo Studio Legale patrocinatore delle generalità dell’arbitro che ha diretto la gara Juventina Pontedera /Tirrenia del 17/04/08.
La C.D. esaminato il contenuto della missiva, stante la precisa richiesta di “formale pronuncia nel merito” ritiene di dare risposta al sig. Brogi Paolo ed al Suo legale evidenziando l’esistenza di alcune norme contenute nel C.G.S. che, a quanto pare, non sono ben chiare alla parte reclamante.
1) L’art. 22 comma 11 del C.G.S. dispone che tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale (c.d. C.U. volgarmente detto “bollettino” o da alcuni “giornaletto”).
Pertanto il sig. Brogi, telefonata o meno, avendo presentato un reclamo, avrebbe dovuto seguire la sua definizione consultando diligentemente il sito internet della F.I.G.C. ove, settimanalmente, sono pubblicate le decisioni della giustizia sportiva come, con ogni probabilità, ha già fatto quando è venuto a conoscenza del provvedimento del G.S. cui ha interposto gravame.
2) L’Art. 33 comma n.5 è assolutamente chiaro in tema di proposizione del reclamo ove, fra l’altro, recita “ i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere…omissis”
Orbene, la norma indica chiaramente la necessità di sottoscrizione del reclamo, la cui mancanza denota l’assenza di paternità dello scritto, sanzionata con declaratoria di inammissibilità.
Ogni diversa interpretazione deve considerarsi non giuridicamente corretta.
Non solo, ma lo stesso C.G.S. al predetto art. 33 comma n.9, evidenzia la possibilità di sanatoria delle irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi che può avvenire sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.
La citazione sopra riportata, rafforza l’interpretazione data al precedente comma n.5, permettendo al reclamante, caduto in errore, di sanare la propria posizione.
È di tutta evidenza che, la mancata comparizione avanti al Collegio del sig. Brogi, non gli ha permesso di sfruttare la possibilità citata.
Sul punto, anche a futura memoria, giova ricordare come per giurisprudenza consolidata di questo Collegio, qualora la parte reclamante intenda essere presente all’udienza, deve espressamente richiederlo con una formula esplicita in tale senso e non porre l’istanza come eventualità, il tutto, in preciso ossequio al disposto tassativo di cui all’art. 36 comma n.6 capoverso, che la C.D. interpreta in maniera assolutamente letterale.
Vale appena il caso di soffermarsi su un’evidente contraddizione contenuta nella lettera raccomandata oggi in esame: infatti, se la tesi difensiva proposta dal Brogi e per lui dal proprio legale, tende ad evidenziare la non necessarietà della sottoscrizione del reclamo, per quale motivo il Brogi si sente in dovere di ratificare il primo gravame, privo di sottoscrizione, apponendo la sua firma in calce alla lettera 20/05/08?
3) In merito alla richiesta di invio del dati del D.G . che ha diretto la gara Juventina Pontedera / Tirrenia del 17/04/08, il Collegio significa che non rientra nei propri compiti la comunicazione dei dati dell’arbitro, anche in osservanza della legge sulla divulgazione dei dati personali.
Per i motivi esposti, la C.D.T.T. rigetta il contenuto della lettera citata in virtù del fatto che esiste già un giudicato sulla vicenda relativa al sig. Brogi Paolo, cristallizzata nei C.U. indicati, tuttavia, stante la richiesta di formale pronuncia nel merito, respinge ogni istanza per i motivi di cui sopra, disponendo l’addebito della tassa di reclamo nei confronti del predetto sig. Brogi Paolo in virtù della Sua richiesta.
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