COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. VALLAGARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00.- DI CUI AL C.U. N. 16 DI DATA 27.09.2007 (GARA DI CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI VALLAGARINA – ARCO DEL GIORNO 23.09.2007)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. VALLAGARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00.-
DI CUI AL C.U. N. 16 DI DATA 27.09.2007 (GARA DI CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
VALLAGARINA - ARCO DEL GIORNO 23.09.2007)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato Regionale Giovanissimi
Vallagarina - Arco del giorno 23.09.2007, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha
inflitto alla società U.S. Vallagarina l’ammenda di euro 500,00.- con la seguente motivazione: “ai sensi
dell’art. 11 punto 3 del C.G.S. per insulti razziali da parte di diversi giocatori nei confronti di un giocatore
avversario di colore”.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società U.S. Vallagarina,
contestando i fatti ed in particolare contestando ogni propria responsabilità ai sensi dell’art. 11 C.G.S.,
trattandosi – a suo dire - di episodio di intemperanze verbali circoscritte a due ben individuati giocatori
appartenenti alle due formazioni in campo.
Con propria delibera di data 10 ottobre 2007 la Commissione, preso atto che della questione era stata
investita la Procura Federale, aveva sospeso ogni propria decisione nell’attesa dell’esito delle relative
indagini.
Venuta meno la causa di sospensione, si è proceduto all’audizione della società reclamante ed alla
decisione del reclamo.
Il reclamo va respinto.
Le indagini condotte dalla Procura Federale hanno infatti confermato la natura discriminatoria delle
ingiurie profferite da un giocatore della società reclamante nei confronti di un avversario.
Ne consegue la responsabilità diretta della società reclamante ai sensi dell’art. 11, comma 4, C.G.S.
Benché il fatto sia stato in verità ridimensionato (trattandosi di comportamento discriminatorio ascrivibile
ad un solo tesserato), la sanzione non può comunque venire ridotta essendo stata inflitta un’ammenda
in misura pari al minimo edittale.
Per tale motivo la C.D. respinge il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.
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