COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 13/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 PROCEDIMENTO A CARICO DEL SIG.SCARPINO LEONARDO ROCCO (Artt. 1 del C.G.S.e 40, comma 4, lett.b, del regolamento A.I.A.) (Procedimento n. 82 del R.G. Comm. Disc. 07/08). Seduta del 31.05.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 13/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 PROCEDIMENTO A CARICO DEL SIG.SCARPINO LEONARDO ROCCO (Artt. 1 del C.G.S.e 40, comma 4, lett.b, del regolamento A.I.A.) (Procedimento n. 82 del R.G. Comm. Disc. 07/08). Seduta del 31.05.2008. Con nota del 3 aprile 2008, prot. 3939/773 pf 06-07/AM/en, ricevuta il 10 aprile 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il tesserato Scarpino Leonardo Rocco, già arbitro effettivo della sezione di Moliterno (Pz), per violazione degli artt. 1 CGS e 40, comma 4 lett. b, regolamento AIA, per aver prestato attività di dirigente accompagnatore dell’ASD Real Senise in data 25 febbraio 2007, contravvenendo al divieto per i tesserati AIA di svolgere attività agonistica, tecnica o dirigenziale per società calcistiche. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, il deferito provvedeva nei termini a depositare memoria difensiva nella quale affermava di non essere più arbitro effettivo a far data dal 18.01.2007, a seguito di comunicazioni scritta alla propria sezione di appartenenza. Nella seduta del 31.05.208, il rappresentante della Procura Federale, concludeva per l’affermazione di responsabilità, chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione a carico del tesserato. Il procedimento trae origine dalla nota con cui il Presidente della sezione AIA di Moliterno segnalava alla Procura AIA una serie di violazioni da parte del proprio associato Scarpino Leonardo Rocco. La procura arbitrale tratteneva quelle di propria competenza e trasmetteva, con nota dell’11.06.2007, alla Procura Federale gli atti relativi alla presunta violazione del divieto previsto dall’art. 40, comma 3 lett. B, Reg. AIA, da parte del tesserato. Nella documentazione inviata a corredo del deferimento, la Procura Federale ha allegato la segnalazione del 12.03.2007 del Presidente della sezione AIA di Moliterno e copia della distinta della società Real Senise relativa alla gara del 25.02.2007 tra lo Sporting Chiaromonte ed il Real Senise, nella quale il deferito compare come dirigente accompagnatore. Nella propria memoria difensiva, il deferito, invece, rappresenta che in data 18.01.2007 aveva comunicato alla propria sezione di appartenenza le proprie dimissioni, senza provare tale assunto e senza nulla controdedurre in merito alla contestazione mossa di aver preso parte alla gara su indicata in qualità di dirigente accompagnatore della società Real Senise. Giova ricordare che anche nell’ordinamento sportivo, la persona che intende far valere fatti modificativi o estentivi della responsabilità, ha l’onere di darne la prova in giudizio, cosa che nel caso in esame il deferito non ha fatto. Ciò posto, l’art.40, comma 3 lett.b, del regolamento AIA pone un esplicito e chiaro divieto agli arbitri “…di svolgere attività agonistica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche…”, ed il signor Scarpino ha violato detta normativa, venendo meno anche ai principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 del CGS. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata DELIBERA • di infliggere al signor Scarpino Leonardo Rocco la inibizione per 6(sei) mesi. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata alle parti interessate, a norma dell’art. 35, comma 4, del C.G.S.
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