COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 DEL 18 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 205 della società A.S.GIMIGLIANO DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 28.05.2008 (Squalifica calciatore GRANDINETTI Damiano fino al 30.09.2009;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 DEL 18 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 205 della società A.S.GIMIGLIANO DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 28.05.2008 (Squalifica calciatore GRANDINETTI Damiano fino al 30.09.2009; squalifica calciatore Regolo Gregorio per cinque gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto e che, per quanto attiene il calciatore Grandinetti Damiano, ha dichiarato che lo stesso si è reso responsabile di atto di modesta violenza; P.Q.M. Riduce la squalifica inflitta al calciatore GRANDINETTI Damiano fino al 28 GENNAIO 2009 e conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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