COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico calc.KHANDABOUZE HASSAME, CHEKRI HAMID, Presidente Fans Leoni dell’Atlas e A.S.FANS LEONI DELL’ATLAS – camp.III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE VICARIO
a carico calc.KHANDABOUZE HASSAME, CHEKRI HAMID, Presidente Fans Leoni dell’Atlas e A.S.FANS LEONI DELL’ATLAS – camp.III^ categoria
Con nota 20.5.2008 prot.n.4825/926 pf 07/08/AM/en, il Procuratore Federale Vicario,
delegato il Sostituto Procuratore Col.Domenico Infante in ordine al procedimento avente ad oggetto accertamenti riguardo la richiesta di tesseramento per la società Fans Leoni dell’Atlas ASD del calciatore KHANDABOUZE HASSANE di nazionalità marocchina;
esaminata la nota del 11.2.2008 nella quale l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. segnalava che il calciatore straniero KHANDABOUZE HASSANE, in occasione della sua richiesta di tesseramento presso la Fans Leoni dell’Atlas ASD, dichiarava mendacemente di non aver mai giocato all’estero;
rilevato che, dall’esame della documentazione trasmessa dallo stesso Ufficio Tesseramento è emerso che il calciatore KHANDABOUZE HASSANE è stato tesserato in Marocco dal “WACBM”, come da dichiarazione della FIFA del 4.2.2008;
rilevato che il Presidente della Fans Leoni dell’Atlas ASD, sig.CHEKRI HAMID, ha anch’egli sottoscritto il modulo di richiesta tesseramento, ove alla voce “status del giocatore” risulta barrata la casella “nazionalità straniera-extracomunitario (mai tesserato all’estero)”, mentre allo stesso modulo risulta allegata la dichiarazione mendace del calciatore e che lo stesso non si è attivato presso gli Organi Federali prima di trasmettere la richiesta di tesseramento sull’effettivo “status” del calciatore;
ritenuto che tali condotte tenute dal calciatore e dal Presidente della squadra abbiano integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art.40, comma 11 bis delle N.O.I.F.;
considerato che il calciatore KHANDABOUZE HASSANE deve essere sottoposto al giudizio degli Organi Disciplinari della F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto, altresì, che la FANS LEONI DELL’ATLAS ASD debba rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’operato del proprio Presidente;
- visto l'art.32 comma 4 del vigente C.G.S.,
ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano :
- il calc. KHANDABOUZE HASSANE della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver dichiarato mendacemente, all’atto della richiesta di tesseramento per la società Fans Leoni dell’Atlas ASD, di non essere mai stato tesserato per alcuna squadra estera;
- il sig. CHEKRI HAMID della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del citato calciatore, con allegata la dedotta dichiarazione mendace e per non essersi preventivamente accertato presso gli Organi ufficiali della F.I.G.C. dell’effettivo status del calciatore e con ciò potendo indurre in errore il preposto Ufficio abilitato al tesseramento;
- la società FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S.nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc.KHANDABOUZE HASSANE, per violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per quanto descritto nella parte motiva, del sig.CHEKRI HAMID della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S e, conseguentemente, della FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., con la inibizione per mesi 6 per il calc.KHANDABOUZE HASSANE e per il sig.CHEKRI HAMID e con l’ammenda di € 500 per la FANS LEONI DELL’ATLAS ASD.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto integrino : 1) da parte del calc. KHANDABOUZE HASSANE, la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., e dell’art.10, comma 2, del C.G.S., per quanto descritto nella parte motiva; 2) da parte del sig.CHEKRI HAMID la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S , con conseguente responsabilità diretta, a carico della FANS LEONI DELL’ATLAS ASD, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere : al calc. KHANDABOUZE HASSANE la inibizione per mesi 6, al sig.CHEKRI HAMID la inibizione per mesi 4, alla FANS LEONI DELL’ATLAS ASD l’ammenda di € 250.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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