COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA C.S. FARO COOP avverso squalifica al 18.5.2010 all.LIZZANI GIOVANNI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 46 del 21.5.2008 gara FARO – FOSSATONASE del 18.5.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA C.S. FARO COOP avverso squalifica al 18.5.2010 all.LIZZANI GIOVANNI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 46 del 21.5.2008 gara FARO – FOSSATONASE del 18.5.2008 Il C.S.FARO COOP, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, dopo l’annullamento di una rete su segnalazione di un assistente ufficiale, l’all.LIZZANI veniva allontanato per aver contestato l’operato di detto assistente. Alla segnatura, nei minuti finali, della rete della vittoria, l’all.LIZZANI e l’addetto alla forza pubblica sostitutiva “travolti dalla contentezza, entravano per alcuni metri all’interno del campo, per esultare assieme ai giocatori”. “Nella concitazione del momento un altro nostro dirigente veniva colpito involontariamente dall’addetto con una gomitata o da una spallata e di li a poco si inginocchiava nei pressi della panchina e si versava acqua sul capo. Evidenziamo il fatto che LIZZANI non è mai arrivato a contatto con i componenti della panchina”. “Non siamo in grado di confermare o smentire eventuali offese all’indirizzo dell’assistente, quando l’arbitro ha annullato un gol”. “Quando è rientrato in campo, LIZZANI lo ha fatto istintivamente per l’occasione del gol che è valso la salvezza della squadra”. L’all.LIZZANI non ha assolutamente colpito nessuno ed a questo punto l’assistente dell’arbitro ha confuso l’allenatore con l’addetto, probabilmente per l’altezza, la corporatura e l’abbigliamento di rappresentanza erano gli stessi”. Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che : 1) dal dettagliato referto di gara si rileva che l’all.LIZZANI veniva espulso al 48° del II° tempo per offese e gravi minacce alla terna arbitrale; 2) l’assistente che ebbe a rilasciare rapporto, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il documento in atti, ha ribadito che, dopo la segnatura di una rete da parte del C.S.Faro Coop, l’all.LIZZANI rientrato sul terreno di gioco gli si avvicinava e gli indirizzava frasi offensive ed allusive ad una condotta di gara non imparziale. Giunto a non più di 1 metro di distanza dal predetto assistente, l’all.LIZZANI colpiva con un pugno il dirigente addetto all’arbitro(del C.S.Faro Coop), che si era interposto tra i due e che cercava di allontanarlo, mentre l’addetto alla forza pubblica sostitutiva (del C.S.Faro Coop) era a circa due metri di distanza. Il dirigente addetto all’arbitro, colpito ad un occhio, forse anche non intenzionalmente, si accasciava al suolo e per circa 3 minuti si sottoponeva alle cure del caso (e non rimaneva accasciato al suolo, come indicato nel C.U.)., mentre l’all.LIZZANI veniva poi allontanato a forza da propri dirigenti e dalla presenza dei Carabinieri; - valutato che il comportamento tenuto dall’all.LIZZANI, del tutto riprovevole e sotto ogni aspetto censurabile, debba, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a di ridurre al 18.5.2009 la squalifica dell’all.LIZZANI GIOVANNI. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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