COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di CUEVA MORA Wilson Diego, calciatore già tesserato per la Soc. A.S. PIEVE EMANUELE, CRITELLI Fabrizio, Presidente della A.S. PIEVE EMANUELE e della società A.S. PIEVE EMANUELE,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di CUEVA MORA Wilson Diego, calciatore già tesserato per la Soc. A.S. PIEVE EMANUELE, CRITELLI Fabrizio, Presidente della A.S. PIEVE EMANUELE e della società A.S. PIEVE EMANUELE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.10 comma 2 del CGS, in relazione all’art.40 comma 11 bis delle NOIF e del principio di fedeltà, correttezza e probità sanciti dall’art.1 comma 1 del CGS, per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per la Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella corrente stagione sportiva 2007-08 per la A.S. PIEVE EMANUELE, senza averne titolo; • il secondo della violazione di cui all’art.10 comma 2 del CGS, in relazione all’art.40 comma 11 bis delle NOIF e del principio di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1 del CGS, per aver richiesto il tesseramento nella corrente stagione sportiva 2007-08 del calciatore Cueva Mora Wilson Diego, senza che questi ne avesse titolo, senza porre in essere le opportune verifiche in merito allo status del medesimo; • la Società A.S. PIEVE EMANUELE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, in relazione alle violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente, tesserati, nonché soggetti di cui all’art.1 comma 5 CGS. Alla udienza, oltre ai rappresentanti della Procura Federale, hanno presenziato il sig. Dionisio Pasquale, dirigente della Società A.S. PIEVE EMANUELE, su delega del Presidente Critelli Fabrizio ed il calciatore Cueva Mora Wilson Diego. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data parola ai deferiti, i quali hanno ammesso le rispettive responsabilità addebitandole a negligenza ed escludendo comportamenti dolosi. Successivamente i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Cueva Mora Wilson Diego, pena base mesi 4 di squalifica, ridotta a mesi 3 ai sensi dell’art.23 CGS; • per Critelli Maurizio, Presidente della Società A.S. PIEVE EMANUELE, pena base mesi 5 di inibizione ed E. 300,00 di ammenda, ridotte a mesi 2 ed E. 150,00 ai sensi dell’art.23 CGS; • per la Società A.S. PIEVE EMANUELE, pena base E. 400,00 di ammenda, ridotta ad E. 150,00 ai sensi dell’art.23 CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, come già più sopra riportato, risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento, pertanto La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante delle Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; applica 1. a CUEVA MORA Wilson Diego la sanzione di mesi 3 di squalifica; 2. a CRITELLI Maurizio la sanzione di mesi 2 di inibizione ed E. 150,00 di ammenda; 3. alla Società A.S. PIEVE EMANUELE la sanzione di E. 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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