COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Villanterio Camp. Jun. Reg. Fascia B – Gara Assago/Villanterio – Spareggio 2°/ 3° Posto del 24/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Villanterio Camp. Jun. Reg. Fascia B - Gara Assago/Villanterio – Spareggio 2°/ 3° Posto del 24/05/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. POLISP. VILLANTERIO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.67/A della FIGC del 25/02/2008 trascritto sul CU n.35 del 13/03/2008 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.46 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 09/05/2008 e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul CU n.46 del 29/05/2008. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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